Nuova modalità di presentazione di pratiche telematiche al registro delle imprese: dal 2 marzo non più consentito l'uso della "procura speciale"
I soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti dovranno quindi presentare la pratica sottoscritta con la propria firma digitale
Informiamo che, nel quadro della riorganizzazione del servizio di gestione delle pratiche telematiche, dal 2 marzo 2020 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Parma non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).
Dal prossimo 2 marzo 2020 i soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.
Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.
Resta confermato che continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge su incarico dell’imprenditore (es. il commercialista, in quanto ‘incaricato’ e legittimato in base all’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000).
La modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese è in costante evoluzione, non solamente in virtù degli interventi normativi, ma anche e soprattutto per la trasformazione digitale che sta vivendo il nostro Paese. Basti a questo proposito ricordare il programma governativo (Piano 2019-2021) elaborato dall’AGID – Agenzia per l’Italia digitale con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, che detta indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale del Paese: Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.
Accettare esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato (nei casi previsti dalla legge) significa inoltre:
- assicurare certezza assoluta dell’identità del soggetto tenuto all’adempimento;
- promuovere la rapidità di gestione delle pratiche e la qualità dei dati (si elimina il passaggio “analogico” della procura con firma olografa e carta d’identità scansionate) e agevolare l'utilizzo dei sistemi di controllo automatici con riduzione delle “pratiche sospese per irregolarità” e più rapido aggiornamento dei dati in visura.
Si raccomanda quindi agli imprenditori/legali rappresentanti di società di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento.
La firma digitale, come è noto, è ampiamente diffusa ed è facilmente reperibile: si tratta infatti di uno strumento sempre più utilizzato, non solo per sottoscrivere domande rivolte agli enti pubblici ma anche per contratti o atti di natura privata.
Ricordiamo che la Camera di Commercio di Parma mette a disposizione delle imprese un servizio di rilascio della sottoscrizione digitale; le imprese possono accedervi recandosi allo Sportello della Camera di Commercio o presso gli Incaricati alla Registrazione.
Attenzione: Il termine è stato prorogato al 01 settembre 2020
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