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Ordinanza ingiuntiva di pagamento

pubblicato il 19/10/2009 15:30, ultima modifica 25/05/2018 10:36

Ordinanza ingiuntiva di pagamento

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza occorre effettuare il pagamento in base alle disposizioni indicate sull’ordinanza stessa. L’interessato deve poi trasmettere copia della ricevuta di versamento alla Camera di commercio di Parma, Ufficio Sanzioni, via Verdi 2 – 43121 Parma.
Se nell’ordinanza è indicato il responsabile in solido, il pagamento va fatto una sola volta o dal trasgressore o dal responsabile in solido e libera entrambi.
Contro l’ordinanza ingiuntiva è ammesso ricorso presso il Giudice di Pace e/o il Tribunale competente per territorio, a seconda del tipo di violazione (ex art. 22 della legge n. 689/1981).
Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata, a meno che il Giudice non disponga la sospensione dell’esecutività del provvedimento.

 

Pagamento rateale dell'ordinanza ingiuntiva

Qualora sussistano i requisiti, previa richiesta dell’interessato, è facoltà dell’Ente concedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
La richiesta va presentata su apposito modulo, debitamente compilato, alla Camera di commercio di Parma, Ufficio Sanzioni, Via Verdi 2 – 43121 Parma.
L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, deve corredare la richiesta con documentazione probatoria o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le rate (il cui numero non può essere superiore a 30) hanno scadenza mensile e non possono avere un importo inferiore a 15,49 euro. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, legge n. 689/1981).
Se il pagamento non viene effettuato nei termini, viene attivata la procedura di esecuzione coattiva.

 

Procedura di esecuzione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza (30 gg. dalla notifica) o il termine concesso per il pagamento rateale, la Camera di commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L’importo da riscuotere è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi previsti per legge (art. 27, legge n. 689/1981).
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme dovute inferiori a 10,33 euro (art. 12-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

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