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L.106/2021 - Nuove disposizioni su protesti ed effetti cambiari

pubblicato il 26/07/2021 15:55, ultima modifica 03/08/2021 09:06

Sospensione dei termini di scadenza di effetti cambiari e Cancellazione d'ufficio dei protesti levati dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021

 

Il comma 7-bis dell’articolo 13 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese), convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 106 del 23/07/2021, sospende fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.

Dispone altresì la cancellazione d'ufficio dei protesti o delle constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

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