Covid-19: estesa la validità dei titoli di proprietà industriale nazionale in scadenza
I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
All'art. 103, comma 2, viene disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo, sarà onere dell'interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall'ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.
Per approfondimenti consultare questo link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-estesa-la-validita-dei-titoli-di-proprieta-industriale-in-scadenza