Metalli preziosi
Metalli preziosi: concessione del marchio di identificazione e attività di vigilanza
A norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999, chiunque voglia vendere platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere ovvero voglia fabbricare od importare oggetti contenenti tali metalli è tenuto a richiedere alla Camera di commercio territorialmente competente la concessione del marchio d'identificazione per metalli preziosi e quindi ad iscriversi nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla medesima Camera di commercio.
Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono essere obbligatoriamente marcati con il suddetto marchio e con il titolo della lega espresso in millesimi.
In Italia sono legali i seguenti titoli:
per il platino: 950, 900 e 850 millesimi;
per il palladio: 950 e 500 millesimi;
per l'oro: 750,585,375 millesimi
per l'argento: 925 e 800 millesimi.
Sempre in base alla disciplina del decreto legislativo n. 251/1999, la Camera di commercio, attraverso il proprio Ufficio metrico, svolge attività di vigilanza sia presso le unità produttive sia presso gli esercizi commerciali.
L'attività di vigilanza ha per oggetto:
- l'accertamento dell'esattezza del titolo dichiarato e impresso sui prodotti: ciò richiede che l'ufficio realizzi un prelievo del materiale utilizzato che viene successivamente inviato presso un laboratorio autorizzato per il saggio (analisi del titolo)
- la verifica presso i fabbricanti della dotazione dei marchi e della loro autenticità e idoneità all'uso
- il controllo della presenza e leggibilità, sui prodotti messi in vendita, dei marchio di identificazione e dell'impronta del titolo.
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