Criteri indicativi per la redazione della perizia
Criteri indicativi per la redazione della perizia
Nell’ipotesi in cui il congegno utilizzato per l’assegnazione dei premi richieda particolari conoscenze tecniche l’art.9 del D.P.R. 430/2001 dispone, al fine di accertare il rispetto del pubblico affidamento, che venga acquisita, prima dello svolgimento del concorso, un’apposita perizia.
La perizia deve essere in originale e accompagnata da fotocopia del documento del dichiarante.
Essa deve contenere:
- i dati anagrafici, qualifica professionale del perito nonché qualsiasi elemento utile a valutarne la professionalità (iscrizioni ad albi, titoli di studio ecc.);
- posizione (terzo o dipendente rispetto al promotore);
- descrizione del funzionamento del meccanismo utilizzato, o nome del programma se commercializzato, che genera l’elenco;
- descrizione delle procedure di salvaguardia necessarie a garantire la tutela della fede pubblica;
- attestazione di garanzia della casualità dell’estrazione, dell’affidabilità dello strumento utilizzato e della sua conformità ai criteri, anche temporali, previsti dal regolamento, della non accessibilità ai c.d. sorgenti da parte di terzi diversi dalla società produttrice del software e dagli utilizzatori del programma esplicitamente indicati e dell’impossibilità di ripetere l’estrazione senza che rimanga traccia dell’operazione.