Arbitrato e Mediazione
Risoluzione alternativa delle controversie nelle forme dell'arbitrato e della mediazione
L’attuale sistema della giustizia civile sconta le lentezze e le inefficienze di una “macchina” concepita quando la struttura dell’economia italiana contava poche centinaia di migliaia di operatori. La situazione non dà luogo soltanto ad una frustrazione dell’esigenza di giustizia della singola impresa, ma più in generale crea una strozzatura che penalizza fortemente il corretto funzionamento del mercato e lo sviluppo di una concorrenzialità tra le imprese fondata sulla qualità del prodotto e dei servizi.
Le Camere di commercio, sulla base della legge n. 580/93, sono in grado di dare una risposta a questo grave problema promuovendo la creazione di istituti per la risoluzione alternativa delle controversie nelle forme dell'arbitrato e della mediazione civile e commerciale.
L'arbitrato, sviluppato e potenziato dal sistema camerale, fornisce soluzioni puntuali ed elaborate su misura alle controversie, sfociando in un provvedimento che, in base ad una semplice registrazione presso il Tribunale, assume la stessa efficacia di una sentenza del giudice.
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La Camera di commercio di Parma mette a disposizione dell'utenza gli strumenti per l'utilizzazione sia delle procedure arbitrali che di quelle conciliative.
Con Delibera n. 134 del 16/12/2016 in materia di SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE ALLA LUCE DEL D. GS. 219/2016 la Giunta camerale ha ritenuto opportuno che l’Ente si adeguasse alle indicazioni fornite dall’Unione Italiana concernenti le variazioni intervenute nelle funzioni camerali in materia di risoluzione alternativa delle controversie e che, conseguentemente, l’Organismo di mediazione della Camera di commercio di Parma accettasse solo le istanze relative a mediazioni per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e di non accettare, fino a quanto non siano state opportunamente approfondite le questioni ancora dubbie, istanze di attivazione di procedure arbitrali.
Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma
Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma iscritto al n. 89 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia (D.lgs. 28/2010 e successivi decreti attuativi) offre lo strumento della mediazione per comporre controversie che possono coinvolgere imprese, professionisti, consumatori e privati cittadini.
Ogni tipo di controversia in ambito civile e commerciale, senza limiti di valore, purché vertente su diritti disponibili, può essere sottoposto ad un tentativo di mediazione con la possibilità di poter portare tutte le parti coinvolte nel conflitto alla definizione di un accordo reciprocamente soddisfacente.
Procedimento di mediazione
AVVISO
In seguito all'Ordinanza del Consiglio di Stato depositata il 22/04/2015, di sospensione dell'esecutività della Sentenza TAR Lazio n. 1351/2015, a far data dal 23/4/2015 il Servizio di Conciliazione chiederà le spese di avvio e le spese vive documentate per lo svolgimento del primo incontro, anche qualora lo stesso si concluda con esito negativo.
Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento.
La procedura di mediazione si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione di una domanda compilata sull'apposito modello.
La presentazione della domanda va effettuata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Il deposito della domanda può essere effettuato:
- direttamente presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione
- via pec all'indirizzo protocollo@pr.legalmail.camcom.it.
Dopo la presentazione della domanda di mediazione viene designato un mediatore e fissato un primo incontro tra le parti.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se tale incontro si conclude con un mancato accordo a proseguire la mediazione, sono dovute le spese di avvio e le spese vive documentate.
Le informazioni e le notizie riguardanti il procedimento di mediazione sono riservate.
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Le parti devono partecipare all’incontro di mediazione personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
Dal 24.9.2014 è in vigore il Decreto 4 agosto 2014, n. 139, che modifica il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Tempi
La procedura di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito della domanda.
Costi
Le spese di mediazione variano a seconda del valore della controversia e vengono sostenute in misura uguale da entrambe le parti.
Controversie in materia di telecomunicazioni
Per le controversie in materia di telecomunicazioni è possibile rivolgersi al CORECOM Emilia Romagna.
La Camera arbitrale
Cos'è l’arbitrato
L’arbitrato è un procedimento per la risoluzione delle controversie previsto dal nostro codice di procedura civile (artt. 806-840) e alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, che permette di risolvere le controversie con una decisione finale (il lodo arbitrale) che può acquistare efficacia di una vera e propria sentenza di primo grado.
Può essere utilizzato se le parti lo hanno espressamente previsto come strumento di soluzione delle eventuali controversie già al momento della conclusione del contratto, inserendo nello stesso una clausola compromissoria. E’ peraltro possibile avvalersi dell’arbitrato anche dopo che la controversia si è verificata, sottoscrivendo un apposito accordo.
In entrambi i casi le parti possono decidere di fare riferimento ad una Camera arbitrale, cioè ad un’istituzione che assicura lo svolgimento dell’arbitrato secondo una procedura disciplinata tramite un apposito regolamento che consente alle parti la predeterminazione e la certezza delle modalità, dei tempi e dei costi dell’arbitrato (cd. arbitrato amministrato).
Le parti possono scegliere tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale.
La distinzione riguarda soprattutto l'efficacia della decisione finale.
Nell'arbitrato rituale, l'attività dell'arbitro dà luogo a una decisione che può acquistare la stessa efficacia di una sentenza emessa dal giudice ordinario.
Nell'arbitrato irrituale la decisione ha la stessa efficacia di un contratto e non può acquistare quella di sentenza.
Altra distinzione è quella tra arbitrato secondo diritto ed arbitrato secondo equità. Nell'arbitrato secondo diritto gli arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
Nell'arbitrato secondo equità invece gli arbitri possono deviare dal rigore stretto della norma di legge e riferirsi a usi o principi più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
Quali vantaggi offre
- rapidità del procedimento: i tempi delle singole fasi della procedura sono determinati dal regolamento arbitrale;
- riservatezza del procedimento: il procedimento si svolge presso la sede della Camera arbitrale e le riunioni sono organizzate dalla segreteria di cui fanno parte funzionari della Camera di commercio tenuti al segreto d’ufficio;
- competenza specifica di chi è chiamato a decidere la controversia: gli arbitri, i quali, qualora non siano stati designati dalle parti, sono scelti dal Consiglio arbitrale in base a requisiti di professionalità e di esperienza nella materia oggetto della lite.
La procedura arbitrale e i costi
La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve presentare domanda alla Segreteria della Camera arbitrale.
La domanda di arbitrato deve essere depositata in un originale per la Camera arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Ogni originale ed ogni copia dovranno essere muniti delle relative produzioni.
Si richiede l'apposizione di marche da bollo sugli originali della domanda di arbitrato (una marca ogni quattro pagine di ciascun originale) ad esclusione degli allegati.
La controparte ha 30 giorni dal ricevimento per depositare la propria risposta e l’eventuale domanda riconvenzionale.
Domanda di arbitrato e memoria di risposta devono essere redatte come previsto rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 22 del Regolamento arbitrale.
Il procedimento si conclude con un provvedimento finale denominato “lodo” che è deliberato dagli arbitri.
Gli arbitri devono depositare il lodo definitivo entro sei mesi dalla loro costituzione.
La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio arbitrale prima del deposito del lodo.
Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
- le spese di avvio, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta;
- le spese amministrative spettanti alla Camera arbitrale per l'attività di segreteria;
- gli onorari (e i rimborsi spese) arbitrali, determinati in base al valore economico della lite secondo il tariffario della Camera arbitrale, tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di collegio il Consiglio arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;
- gli onorari (e i rimborsi spese) dell’eventuale consulente tecnico d'ufficio.
Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia.