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Start-up innovativa - Incubatore certificato - PMI innovativa

pubblicato il 01/03/2016 13:05, ultima modifica 26/01/2023 13:20

Definizioni, normative, guide, modelli per la dichiarazione dei requisiti, modalità di iscrizione al registro imprese

 

Start up2 Start-up innovativa

 

Si informa che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 2643/2021 dal 29 marzo 2021 è sospeso il servizio per la costituzione e le modificazioni statutarie delle startup innovative in modalità informatica, sia con sottoscrizione digitale (art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale), sia con sottoscrizione autenticata presso la Camera di Commercio (art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale). LEGGI QUI

 

Le start-up innovative godono di un regime amministrativo semplificato, di agevolazioni fiscali e di una disciplina particolare su mercato del lavoro e diritto fallimentare. Per poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza, queste aziende hanno l'obbligo di iscriversi in una apposita sezione del registro delle imprese.

Definizione

Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

  • è iscritta da meno di cinque anni. Si noti inoltre che, considerando le date di entrata in vigore della legislazione di riferimento, la durata di applicazione della disciplina sulle start-up innovative è regolata secondo il seguente schema:

* se l'impresa si è costituita dal 20/10/2010 al 18/12/2012, la durata massima di applicazione della disciplina è di 4 anni (quindi fino al 18 dicembre 2016)

* se l'impresa si è costituita dal 20/10/2009 al 19/10/2010, la durata massima di applicazione della disciplina è di 3 anni (quindi fino al 18 dicembre 2015)

* se l'impresa si è costituita dal 20/10/2008 al 19/10/2009, la durata massima di applicazione della disciplina è di 2 anni (quindi fino al 18 dicembre 2014)

  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
  • ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non distribuisce e non ha mai distribuito utili
  • ha come oggetto sociale lo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
  • il contenuto innovativo è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore tra fatturato e costi annui;

2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;

3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.


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startupvocazionesociale.jpg Start-up innovativa a vocazione sociale

Possiedono gli stessi requisiti delle start-up innovative, ma operano in alcuni settori specifici considerati di particolare valore sociale:

 

  • assistenza sociale
  • assistenza sanitaria
  • educazione, istruzione e formazione
  • tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
  • valorizzazione del patrimonio culturale
  • turismo sociale
  • formazione universitaria e post-universitaria
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali
  • formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo
  • sevizi strumentali alle imprese sociali

 

 

incubatore2Incubatore certificato di start-up innovative

Un anno dopo le start-up innovative, il legislatore definisce anche gli incubatori certificati di start up; anch'essi godono di un regime amministrativo semplificato e di agevolazioni fiscali e per poter usufruire dei benefici loro riservati hanno l'obbligo di iscriversi in una apposita sezione del registro delle imprese.

Definizione

Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di specifici requisiti circa la disponibilità di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, dall’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, e, soprattutto, di un’adeguata esperienza maturata nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Gli Incubatori di start-up innovative che autocertificano il possesso dei requisiti suddetti possono iscriversi in una sezione speciale del Registro delle imprese.

 

pmi innovativa PMI innovativa

 

Con il DL 3/2015 (cd. Investment Compact), in vigore dal 26 marzo 2015, è stato introdotto un nuovo regime agevolato, che estende alcune delle misure già previste a beneficio delle start up innovative, anche a favore delle piccole e medie imprese che abbiano con oggetto innovativo tecnologico, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto sociale.

Definizione

Una società di capitali, anche costituita in forma cooperativa, che rientra nei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione comunitaria 361/2003 CE, ossia una PMI con meno di 250 persone occupate, e con un fatturato annuo che non supera i 50 mln di euro, o il totale di bilancio non supera i 43 mln di euro, che possiede i seguenti requisiti:

  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
  • è in possesso in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione)
  • le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere quotate in un mercato regolamentato
  • non è iscritta alla sezione speciale del Registro imprese dedicata alle start-up innovative o incubatore certificato, salvo richiederne la cancellazione dalla apposita sezione
  • ha contenuto innovativo, identificato dal possesso di almeno 2 dei tre requisiti riportati sul modello di autocertificazione scaricabile nelle istruzioni per l’iscrizione alla sezione speciale

 

 

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ministero dello sviluppo economico

 

Per maggiori informazioni su start-up e PMI innovative collegati al sito del Ministero per lo Sviluppo Economico

 

Le imprese degli innovatori italiani

#ItalyFrontiers

italyfrontiers.jpg

 

il database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e le PMI innovative italiane 
Un servizio per chi fa innovazione, un servizio per l'Italia


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