Albo Cooperative
Il D.M. 23.06.2004 ha istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e la circolare attuativa del 06/12/2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale, per la trasmissione delle pratiche, degli uffici delle Camere di commercio.
Modalità di iscrizione
Le Società Cooperative devono presentare la domanda d'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della Camera di commercio ove è ubicata la sede legale della cooperativa.
La domanda deve essere redatta utilizzando la modulistica per il Registro Imprese e allegando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile, nella versione sempre aggiornata, dal sito http://web.telemaco.infocamere.it alla voce Software, Download. Deve essere firmata secondo le modalità di sottoscrizione delle pratiche telematiche; inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.
Le società cooperative di nuova costituzione possono allegare il modulo C17 alla domanda di iscrizione presentata con il modello S1.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 5427 del 16 ottobre 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), ha emanato specifiche indicazioni al fine di una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l’ art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia").
Nella Circolare vengono affrontati temi di rilevante importanza, quali:
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il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative;
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la presentazione della Comunicazione Unica e l’utilizzo del modello C17.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
I diritti da corrispondere sono di 40 euro. La domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 14,62 (come da Risoluzione n.79/E dell'Agenzia delle Entrate del 17.6.2005).
Note per la compilazione
Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo Cooperative per la quale si richiede l'iscrizione:
- sezione a "mutualità prevalente": devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. e le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge
- sezione "cooperative diverse": devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo. Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all'art. 5 della L. 366/2001 dovranno selezionare l'apposita sezione.
Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data di iscrizione ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".
Trasmissione al Ministero
La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, viene trasmessa automaticamente al Ministero tramite il sistema informatico camerale. Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle cooperative interessate. Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione e l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio e verrà riportato nella visura camerale. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.
Deposito annuale del bilancio e/o modifica dello statuto
Tutte le cooperative, anche quelle a mutualità prevalente di diritto (ad esclusione delle Banche di Credito Cooperativo - come precisato con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 18/05/2006), sono tenute ad allegare al bilancio il modello C17 compilato nel "Quadro per modulo allegato al bilancio".
Con tale modulo, per le cooperative a mutualità prevalente, gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, evidenziando i dati richiesti, di cui agli artt. 2513 e 2425 c.c, estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.