Procedimenti d'ufficio
Il Dpr 247/2004 ha previsto la possibilità, da parte dell'ufficio Registro Imprese, di intervenire d'ufficio e procedere alla cancellazione di imprese individuali e società di persone in presenza di determinate circostanze.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle imprese individuali sono:
- decesso dell’imprenditore
- irreperibilità dell’imprenditore
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
Le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione delle società di persone sono:
- irreperibilità presso la sede legale
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi
- mancanza del codice fiscale
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei sei mesi
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita
L'ufficio del Registro delle Imprese che rileva una delle circostanze sopra indicate richiede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec (se iscritta):
a) l'annotazione della cessazione
b) se si tratta di società la comunicazione dell'avvenuto scioglimento
c) oppure, in entrambi i casi di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, o in caso di irreperibilità decorsi 45 giorni dalla affissione della notizia all'albo camerale, il Conservatore trasmette gli atti rispettivamente al Giudice del Registro Imprese ovvero al Presidente del Tribunale per gli adempimenti di competenza. La procedura di cancellazione d'ufficio si conclude con un provvedimento del Giudice del Registro Imprese e con la successiva iscrizione del provvedimento stesso.
L’art 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del registro delle imprese.
Nell’ipotesi di cancellazione di società di persone, nel caso dalla verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate risulti che nel patrimonio della società da cancellare siano presenti beni immobili, il procedimento viene sospeso rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall’art. 3 del DPR 247/2004.
Resta salvo il diritto dell'Ente camerale di ottenere il pagamento del diritto annuale eventualmente dovuto.
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L'art.2490 ultimo comma del Codice Civile ha previsto la possibilità da parte del Registro Imprese di intervenire d'ufficio e procedere conseguentemente alla cancellazione delle società di capitale in liquidazione, qualora per oltre tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio.
La procedura è regolamentata oltre che dall'articolo 2490 sopra citato, dalla determinazione del Conservatore n. 158/2008 . Si avvia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec (se iscritta) al liquidatore e alla società, mediante la quale si invita il liquidatore a depositare il bilancio finale di liquidazione e a richiedere la concellazione, o a fornire elementi idonei a dimostrare il permanere dello stato di liquidazione depositando conseguentemente i bilanci. Decorsi i 30 giorni, in assenza di comunicazioni da parte della società, l'ufficio con provvedimento del Conservatore dispone la cancellazione della società.
L’art. 40 del decreto Semplificazioni D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, al comma 1 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall'art. 2490, 6° comma del c.c., sia disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese, prevedendo ai commi 6 e 7 la notifica del provvedimento agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e la possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.
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Gli articoli 2190 e 2191 del Codice Civile regolamentati ulteriormente dagli articoli 16 e 17 del DPR 581/95 disciplinano due ipotesi di intervento d'ufficio del Giudice del Registro Imprese in merito alle iscrizioni nel Registro medesimo.
Più in particolare l'articolo 2190 prende in esame le ipotesi in cui un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta. In questi casi sia che la segnalazione provenga da terzi, sia che l'ufficio si avveda dell'omissione in sede di istruttoria di altri atti, si procede con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec ad invitare l'imprenditore a richiedere l'iscrizione entro un congruo termine. Decorso inutilmente il temine assegnato, l'ufficio trasmette tutta la documentazione al Giudice del Registro, il quale può ordinare l'iscrizione con decreto.
Omissione iscrizioni obbligatorie R.I.
Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante PEC (o raccomandata a.r.), l'imprenditore a richiederla, nel termine di 30 giorni (art. 2190 c.c.).
Se nel termine indicato, viene richiesta l'iscrizione da parte dell'impresa, il procedimento si conclude. In caso contrario, il Conservatore, con propria determinazione, ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese di quanto omesso dall'impresa.
Con l’art. 40, della L. 120/2020, è stata modificata la competenza del provvedimento conclusivo di questa procedura d’ufficio, spostandola dal Giudice al Conservatore del Registro delle Imprese.
Contro la determinazione del Conservatore, l’interessato potrà proporre opposizione davanti al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dalla sua ricezione.
L'articolo 2191 disciplina l'ipotesi in cui un'iscrizione sia avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge. In questi casi l'ufficio o eventualmente anche l'impresa o l'imprenditore che ha ravvisato l'errata iscrizione, trasmette la documentazione al Giudice del Registro Imprese unitamente alla richiesta di emissione di un provvedimento di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione. Il Giudice qualora ne ricorrano le condizioni, sentito l'interessato, ordina con decreto la cancellazione dell'iscrizione.
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Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.L. 76/2020, per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se l’inattività e l’omissione si verificano in concomitanza con una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.
Il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori della società, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Se nel termine indicato, viene presentata la domanda motivata di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento. In caso contrario, decorso il termine assegnato, il Conservatore del Registro delle imprese, dopo aver verificato l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo.
Contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.