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Pec: comunicazione al Registro Imprese

pubblicato il 31/05/2015 19:25, ultima modifica 01/03/2022 11:00

L'obbligo di comunicazione riguarda società, imprese individuali e curatori fallimentari

pecTutte le Imprese individuali e le società devono possedere una casella Pec attiva iscritta al Registro Imprese.

La casella Pec deve essere comunicata al momento della iscrizione della impresa / società pena inammissibilità della iscrizione.

 

Caratteristiche della Pec

La casella Pec da iscrivere al Registro Imprese deve essere:

  • attiva;
  • unica: non deve risultare assegnata ad altro soggetto;
  • univoca: non deve essere riferibile ad altri soggetti che non siano l'impresa o la società; ne deriva che non sono legittimamente iscrivibili gli indirizzi Pec di professionisti, studi di consulenza, associazioni di categoria messi a disposizione di uno o più clienti;
  • nella titolarità esclusiva dell'impresa/società che la iscrive; presuppone un contratto di assegnazione tra il gestore e l'impresa/società.

 

Imprese e società di nuova iscrizione

Le imprese (sia in forma individuale che in forma societaria) devono comunicare il loro indirizzo PEC quando si iscrivono al Registro imprese.

L'indirizzo PEC va indicato nella sezione dati "sede dell'impresa" della pratica telematica di iscrizione al Registro Imprese (di competenza di un notaio, nel caso di società; normalmente affidata a un commercialista, a un'associazione di categoria o ad una società di servizi dagli imprenditori individuali).

L'istanza di iscrizione priva della indicazione dell'indirizzo Pec è inammissibile. La pratica è sospesa al fine della regolarizzazione. Se la regolarizzazione non interviene nel termine indicato dall'ufficio (5 giorni) la pratica è respinta.

 

Curatori fallimentari e altri organi di procedure concorsuali

L'obbligo di comunicazione della PEC riguarda anche i curatori fallimentari e altri organi come il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del R.D n. 267/1942, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 270/1999.

La comunicazione della PEC al Registro Imprese deve essere effettuata, in modalità telematica e con sottoscrizione digitale, per ciascuna impresa in cui il curatore/commissario giudiziale/commissario liquidatore viene nominato, entro 10 giorni dalla data della nomina.

L'omessa comunicazione nel termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2194 c.c.

 

Chi rilascia la casella Pec

Solo i gestori autorizzati. Vedi l'elenco sul sito AGID.


Procedimento di verifica della regolarità della Pec

La Camera di Commercio svolge un'attività costante di monitoraggio e verifica dei requisiti di regolarità degli indirizzi Pec iscritti al Registro Imprese, secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministero Sviluppo Economico del 13 luglio 2015.

L'attività consiste nell'avvio di procedimenti con cui le imprese i cui indirizzi risultano revocati (cioè non più attivi) o non univoci sono invitate a modificarli entro un certo termine, decorso il quale la Camera di Commercio ne richiede la cancellazione d'ufficio.

 

Per un approfondimento dell'argomento e ulteriori informazioni sulle novità introdotte a far tempo dal 1/10/2020 leggi qui.

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