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Informazioni dal Registro Imprese per le P.A.

pubblicato il 09/04/2012 10:00, ultima modifica 19/08/2022 13:57

Decertificazione e modifiche al DPR 445/2000: come le Pubbliche Amministrazioni possono accedere ai dati del Registro Imprese per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Dal 30 aprile 2012 le Pubbliche Amministrazioni hanno a disposizione il portale VerifichePA, che consente loro di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone, relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese

VerifichePA VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge nº183/2011), che ha sancito la "decertificazione".

Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

VerifichePA inoltre risponde a quanto previsto dal CAD all'articolo 6 co.1-bis fornendo elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale.

Per accedere al sito occorre registrarsi fornendo gli estremi della propria Pubblica Amministrazione (il codice IPA e la propria Posta Elettronica Certificata, Pec).

La registrazione al portale VerifichePA e la sottoscrizione di apposite convenzioni con InfoCamere danno accesso a due tipologie di servizi:

Documento di Verifica Autocertificazione Impresa
Il servizio fornisce documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alla Pubbliche Amministrazioni da imprese e persone relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese. Tra i documenti disponibili non è compreso quello antimafia.

Il servizio non consente di estrarre certificati o visure bensì produce il Documento di verifica di autocertificazione in formato PDF contenente:

·  gli estremi della PA procedente e i riferimenti del procedimento
·  i riferimenti del soggetto che si è accreditato al portale per conto dell’Ente
·  i dati del Documento di verifica di autocertificazione
·  il numero di protocollo interno InfoCamere del documento.

Elenchi PEC (Posta Elettronica Certificata)
Il servizio permette di acquisire elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale; per legge (art. 16 legge n.2 del 28/1/2009 di conversione del D.L. 185/2008) tutte le imprese costituite in forma societaria devono comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese.

La Camera di Commercio darà la massima diffusione al portale e ne incentiverà l’utilizzo riservandosi di limitare i presupposti per l’evasione di richieste di visure da parte di PA esclusivamente finalizzate alla verifica delle autocertificazioni.

Nel caso di impossibilità di accesso al servizio VerifichePa la Camera di Commercio di Parma comunica le modalità organizzative messe in atto per l’esecuzione dei controlli che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare.

Tale accesso potrà avvenire:

  • direttamente da parte della Pubblica Amministrazione, attivando i collegamenti all’archivio informatico del Registro Imprese

ovvero

  • sulla base di una richiesta puntuale. In quest’ultimo caso la richiesta sarà presa in considerazione dalla Camera di Commercio solo se finalizzata a controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’impresa ai sensi dell’art. 43 DPR 445/2000.

Accesso diretto

a) Accesso gratuito dal portale "Registroimprese"

Il sistema camerale ha messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, e a favore di qualunque soggetto, cittadino o Pubblica Amministrazione, il portale nazionale del registro delle imprese accessibile al seguente indirizzo internet: www.registroimprese.it.

Il portale consente anche una navigazione georeferenziata interattiva e l'elaborazione di elenchi. Tutte le informazioni ivi contenute sono tratte dal database nazionale dei registri delle imprese.

Non sono ricercabili attraverso questo servizio le imprese cancellate, in liquidazione o soggette a procedimenti concorsuali.

Il portale è aggiornato in tempo reale; reperire un’impresa all’interno del portale dà quindi conto dell’iscrizione dell’impresa al registro Imprese, del fatto che si tratti di impresa attiva (non in liquidazione né soggetta a procedura concorsuale, né cancellata), della sua esatta denominazione, della ubicazione della sede e delle eventuali unità locali e dei recapiti telefonici e fax (se presenti) nonché dell’indirizzo PEC (se presente).

b) Accesso via internet tramite il servizio TELEMACO

Le Pubbliche Amministrazioni possono consultare direttamente il registro delle imprese ed accedere a tutte le informazioni relative a tutte le imprese iscritte. La consultazione può avvenire utilizzando l'infrastruttura web realizzata dal sistema camerale “Telemaco”.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzano il servizio senza pagamento di alcun diritto di segreteria ma debbono versare una tariffa a copertura dei costi diretti quali la gestione informatica delle reti e dei sistemi, l'assistenza telefonica, la gestione “amministrativa” degli utenti.

Per l'attivazione di tale servizio accedere al portale nazionale del registro delle imprese all'indirizzo www.registroimprese.it selezionando l'apposito box <<ENTI LOCALI - visure, bilanci, protesti condizioni agevolate>>

E comunque per qualsiasi informazione potete contattare il nostro ufficio informatica nelle persone di Alessandro Tassi 0521/210232  alessandro.tassi@pr.camcom.it e Paola  Franzini 0521/210293 paola.franzini@pr.camcom.it.

 

Accesso mediante richiesta puntuale via P.E.C. per verifica dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000

Le Pubbliche Amministrazioni che non abbiano attivato l'accesso attraverso le modalità sopra descritte e necessitino, limitatamente alle finalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000, di accedere al registro delle imprese per verificare d'ufficio la correttezza e la veridicità delle informazioni rese in sede di dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, potranno interessare direttamente questa Camera di Commercio con puntuali richieste, su imprese aventi sede in questa provincia.

Tali richieste, in attuazione delle recenti normative e indicazioni governative relative all'uso della posta elettronica certificata, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) inviato dalla casella istituzionale dell'ente richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pr.legalmail.camcom.it

L'Ufficio provvederà, a norma dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000, ad inviare, alla casella P.E.C. del mittente, nel termine massimo di trenta giorni, le richieste pervenute con le modalità di cui sopra.

Le informazioni del Registro delle Imprese sono fornite secondo format standardizzati a livello nazionale, non potranno essere rese informazioni strutturate diversamente.

Le informazioni che le P.A. possono richiedere hanno la forma della visura (ordinaria o storica, visura assetti proprietari); la P.A. potrà anche richiedere uno o più blocchi di visura ovvero di copie di atti depositati presso il Registro. Per conoscere tutti gli output informativi del Registro Imprese e i dati in essi contenuti vedi sezione di questo sito.

Nella richiesta la P.A. specificherà quindi il tipo di output informativo di cui ha bisogno; qualora ciò non sia fatto l'ufficio del Registro Imprese intenderà la richiesta di informazioni come riferita ad una visura ordinaria.

Tali ultime modalità di verifica devono ritenersi residuali rispetto all'opzione che deve ritenersi assolutamente prioritaria di accesso alla banca dati tramite il servizio VerifichePa

 

Accesso mediante richiesta puntuale via Pec ad altre informazioni

  • Elenchi di indirizzi di Pec delle società iscritte nel Registro delle Imprese: il servizio non è ancora disponibile (si ricorda che il termine per l'iscrizione delle Pec societarie è stato prorogato al 30 giugno).

Accesso per gli uffici giudiziari e per gli organi da questi incaricati

L'art. 24, comma 5 del DPR 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) recita: << Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.>>.

Il sistema informatico delle Camere di Commercio ha realizzato l'interconnessione telematica con l'amministrazione della giustizia ma non è infrequente il caso in cui gli uffici giudiziari per motivi di vario genere hanno difficoltà ad accedere al registro per il tramite di detta infrastruttura telematica centrale.

In tali casi il Registro delle Imprese assicura comunque l'accesso alle informazioni nello stesso contenute esitando le richieste che pervengono dagli uffici giudiziari ovvero dai corpi di polizia che operano alle dirette dipendenze degli stessi uffici e nell'ambito delle attività da questi delegate o comunque svolte a favore di questi.

Tali richieste, in attuazione delle recenti normative e indicazioni governative relative all'uso della posta elettronica certificata, dovranno essere fatte pervenire esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) inviato dalla casella istituzionale dell'ufficio richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pr.legalmail.camcom.it

 

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