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Termini e modalità di versamento

pubblicato il 22/10/2009 14:15, ultima modifica 07/07/2023 09:45

QUANDO PAGARE

Il versamento del diritto annuale 2023, salvo proroghe, è da effettuarsi entro il 30 GIUGNO 2023, ovvero entro il 31 luglio 2023 - con la maggiorazione dello 0,40% (senza arrotondamento)


PROROGA ISA E FORFETTARI

Con la legge 3 luglio 2023 n. 87, di conversione del Decreto Legge 10 maggio 2023 n. 51 (pubblicata in G.U. n. 155 del 5 luglio 2023) è stata disposta la proroga dei versamenti del primo acconto delle imposte al 20 luglio 2023.

All'art. 4 del D.L 51/2023 sono infatti stati aggiunti, in sede di conversione:

il comma 3-sexies: I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione.

In deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

il comma 3-septies: Le disposizioni di cui al comma 3 -sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3 -sexies .


COME PAGARE

Il versamento del diritto deve essere eseguito esclusivamente per via telematica mediante il modello unificato di pagamento F24, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.

La maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, deve essere versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

Si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto 2023 con crediti derivanti da altri tributi/contributi.

Si invita ad effettuare il versamento del diritto annuale unitamente alle altre imposte, utilizzando un unico modello F24.

 

Il modello F24 deve essere compilato come segue:

  • Parte anagrafica

Codice fiscale: quello indicato nell’intestazione della presente lettera (non la partita IVA, se diversa dal codice fiscale).
Poiché la registrazione del pagamento avviene sulla base del codice fiscale, se quello indicato sul mod. F24 è diverso da quello risultante al Registro delle Imprese, il pagamento non potrà essere registrato correttamente.

  • Sezione IMU ed altri tributi locali (modello F24-2012)
codice ente codice tributo anno di riferimento importo a debito

PR

3850

2023

importo dovuto

 

Si richiama l'attenzione sull'opportunità per le imprese di nuova iscrizione di procedere al versamento del diritto annuale mediante addebito automatico della somma, al momento della protocollazione della denuncia unitamente ai diritti di segreteria e ai bolli.

 

Trasferimenti di sede

Qualora l'impresa trasferisca in corso d'anno la propria sede legale da una provincia ad un'altra, il diritto annuale 2023 è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa era iscritta al 1° gennaio 2023.

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