Ravvedimento operoso diritto annuale 2022
Ravvedimento operoso per omesso diritto annuale 2022
L’istituto del ravvedimento, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori entro un anno dalla scadenza del pagamento.
Per l'anno 2022 la scadenza ordinaria era il 30 GIUGNO 2022.
SANZIONE
- 6%* del tributo dovuto
se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza del pagamento (RAVVEDIMENTO LUNGO)
- 3,75%* del tributo dovuto
se la regolarizzazione interviene entro 30 giorni dalla data di scadenza ordinaria del pagamento (RAVVEDIMENTO BREVE)
Con nota n. 16949 del 6/02/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato chiarito che le modifiche apportate all'art. 13 del d. lgs. 472/1997 NON RISULTANO APPLICABILI AL DIRITTO ANNUALE.
INTERESSI
Gli interessi devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno al tasso legale (dal 30 giugno 2022 al 31/12/2022 pari a 1,25% + dall'1 gennaio 2023 al giorno del versamento 5%)
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 telematico compilando la Sezione IMU ed altri tributi locali
Codice Ente | ![]() ![]() | Anno di riferimento | Importo a debito |
---|---|---|---|
PR |
3850 |
2022 |
indicare il tributo |
PR |
3851 |
2022 |
indicare gli interessi |
PR |
3852 |
2022 |
indicare la sanzione |
* La misura della sanzione NON è stata modificata dal Decreto Legge 168/2008, poichè la circolare ministeriale n. 62417 del 30/12/08 ha espressamente escluso l'applicazione di tale decreto al diritto annuale.
Si ricorda che gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni non possono essere compensati (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).