Chi paga il diritto annuale
Il diritto annuale è stato istituito con decreto legge n. 786/1981.
E’ un tributo che deve essere versato da ciascun soggetto iscritto o annotato al registro delle imprese (o anche solo al rea) alla data del 1° gennaio a favore della Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.
La disciplina in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto annuale versato dalle imprese alle Camere di commercio è attualmente dettata dal Decreto del Ministero dell’Industria 11 maggio 2001 n. 359, il quale ha individuato i soggetti obbligati al pagamento del diritto e i presupposti per la cessazione dell’obbligo del pagamento stesso.
Art. 3: “sono tenute al pagamento del diritto (annuale: n.d.r.) le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell’art. 8 della legge 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento”
Tutte le imprese iscritte che hanno unità locali sono tenute, per ognuna di esse, ad un ulteriore versamento pari al 20% di quanto versato per la sede ed il versamento deve essere effettuato a favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale.
Se l’unità locale è ubicata in una provincia diversa da Parma si consiglia di informarsi presso le Camere di commercio nel cui territorio si trovano le unità locali per verificare se tali Camere abbiano eventualmente stabilito delle maggiorazioni dell’importo del diritto.
Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa.