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DIRITTO ANNUALE 2023

pubblicato il 22/10/2009 14:40, ultima modifica 07/07/2023 09:51

Il decreto ministeriale n. 359/2001 detta la disciplina in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto annuale versato dalle imprese alle Camere di commercio.

 

IMPORTI INVARIATI rispetto al 2022

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, anche per il triennio 2023-2025 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Le imprese che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 prima dell'entrata in vigore del D.M. 23/02/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.

 

Per le imprese già iscritte al Registro imprese all'1/01/2023 la SCADENZA ORDINARIA è il 30 GIUGNO 2023 ovvero 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% (senza arrotondamento).

PROROGHE

 

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

SEDE*

UNITA' LOCALI*

Ditte individuali iscritte nella sezione speciale

€    53,00

€       11,00

Ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria

€  120,00

€       24,00

Società semplici non agricole

€  120,00

€       24,00

Società semplici agricole

€    60,00

€       12,00

Società tra avvocati (D.Lgs. 96/2011)

€  120,00

€       24,00

Soggetti iscritti SOLO al REA

€    18,00

//////

Unità locali di imprese con sede all'estero

€    66,00

/////

*Per comodità si riportano gli importi già arrotondati; nel caso però di impresa e di una o più Unità Locali, è necessario in un primo momento calcolare l'importo dovuto senza arrotondamenti e successivamente sull'importo finale così ottenuto, applicare l'arrotondamento. Esempio di impresa con sede legale + una UL: 52,80+10,60= 63,40 --> DA VERSARE EURO 63,00


IMPRESE CHE PAGANO IN BASE AL FATTURATO

Devono essere applicate le aliquote definite con decreto interministeriale 21/04/2011: gli importi determinati dovranno essere prima ridotti del 50% (come di consueto), poi maggiorati del 20%, e solo successivamente arrotondati.

Modalità di calcolo: si veda la circolare mise di individuazione dei righi del modello IRAP, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale.

UNITA' LOCALI

Si ricorda per ciascuna unità locale iscritta al registro imprese di Parma (sia in sezione speciale sia in sezione ordinaria) è necessario versare un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede. Per maggiori informazioni si rimanda agli approfondimenti.

 

 

COME E QUANDO PAGARE

 

ANNUALITA' PRECEDENTI

 

DIRITTO ANNUALE 2022

 

DIRITTO ANNUALE 2021: ISA E FORFETTARI - DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO

La legge n.106 del 23 luglio 2021, di conversione del decreto legge 73/2021 (decreto sostegni bis), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 luglio, ha differito al 15 settembre 2021 il termine per il pagamento del diritto annuale 2021 per gli ISA (I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze) e per i FORFETTARI (soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1,  commi  da  54  a  89  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190).

 

DIRITTO ANNUALE 2020

DIRITTO ANNUALE 2019

DIRITTO ANNUALE 2017

DIRITTO ANNUALE 2016

DIRITTO ANNUALE 2015

 

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