CONTRATTO DI RETE
Il Contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.
La normativa ha subìto, nel tempo, numerose modifiche. Recentemente, con l'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 sono state introdotte importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.
In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica.
Cos'è il contratto di rete
Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.
Per promuovere la diffusione di questo modello contrattuale, il Registro delle Imprese gli ha dedicato una sezione specifica del proprio sito web (http://contrattidirete.registroimprese.it). In questa sezione oltre ad informazioni pratiche, strumenti, statistiche e riferimenti normativi, le aziende avranno la possibilità di scaricare e presentare attraverso la procedura telematica il modello standard .
Forma dell'atto e "modello standard"
La legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del DL n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato (tale modalità è disponibile dal 15/01/2015).
Tipologie di contratto di rete
Con le recenti modifiche introdotte con la Legge 134/2012 si possono individuare due tipologie di contratti di rete:
- contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi;
- contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.
Contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune
Se viene costituita una rete senza costituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Modalità di iscrizione
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Termine |
nessuno |
Legittimati |
notaio, amministratore/titolare, professionista ex l. 340/00, procuratore speciale |
Modello |
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) |
Diritti di segreteria |
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Bollo |
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente |
Modifiche al contratto di rete
Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.
Le modalità di iscrizione, presso il registro delle imprese dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo sono le seguenti:
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Termine |
nessuno |
Legittimati |
notaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore speciale |
Modello |
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb) |
Diritti di segreteria |
€ 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di “riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa) |
Bollo |
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente |
Le procedure suddette, relative alle modifiche del contratto di rete, valgono anche per la cancellazione del contratto stesso.
Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi (in alternativa alle modalità di cui sopra) nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.
Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.