Cosa cambia per le imprese
Le novità introdotte dalla ComUnica nei rapporti con la Camera di Commercio
La novità principale sta nel fatto che la Comunicazione Unica diviene l’unica e necessaria modalità per l’invio delle pratiche di iscrizione, modifica e cessazione al Registro imprese e al REA.
Fanno eccezione le pratiche di deposito dei bilanci che continueranno a seguire i consueti canali telematici: la Comunicazione Unica non potrà essere utilizzata.
Quindi dal 1° aprile 2010 viene meno per le imprese individuali la possibilità di impiegare la modulistica cartacea.
Un cambiamento rilevante consiste inoltre nella possibilità di iscrivere una impresa individuale “inattiva”, vale a dire di ottenere l’iscrizione dell’impresa prima che sia avviata la attività tipica, ma nel momento in cui si intraprendono le iniziative preliminari di organizzazione.
In questo caso dovrà essere evidenziata in Starweb o nell’applicativo Comunica l’opzione “costituzione dell’impresa senza immediato avvio dell’attività economica”. L’unico altro adempimento che in questo caso può essere effettuato è la richiesta di attribuzione della partita Iva (a meno che il titolare della nuova impresa non ne sia già in possesso).
Altra novità, sempre per le imprese individuali, riguarda il termine per l'iscrizione. Esso viene ora a coincidere con il giorno stesso della “costituzione” in quanto la comunicazione unica viene effettuata “ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa” (art. 9 comma 1 DL 9/2207).
Per le società, il termine per l’iscrizione dell’atto costitutivo rimane quello fissato dalle norme vigenti e, qualora non sia previsto l’avvio contestuale dell’attività, la pratica sarà presentata come “costituzione di nuova impresa senza immediato avvio di attività economica”.
Per le società come per le imprese individuali, nel caso in cui la denuncia di inizio attività si colleghi ad una denuncia Inps o Inail, il termine per dichiarare l’inizio concreto della attività coincide con quello della presentazione della Comunicazione Unica.
Rimane fermo il termine di 30 giorni nei casi di:
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denuncia di inizio attività per impresa individuale/società già iscritta come inattiva, solo se l’impresa non è soggetta ad obbligo previdenziale o assicurativo; in questo caso la denuncia deve essere contestuale all’inizio dell’attività;
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aggiunta di una nuova attività
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modifica dell’attività
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cessazione dell’attività o dell’impresa.
Rimangono inoltre invariati gli altri termini previsti per adempimenti verso il Registro Imprese o il REA.
Cosa cambia per le imprese artigiane
Dal 1° aprile tutte le imprese, comprese quelle che intendono iscriversi all’Albo artigiani, devono iscriversi preventivamente al Registro delle Imprese “ai fini dell’avvio dell’attività di impresa” (art. 9 comma 1 DL n. 7/2007).
Ne deriva che la nuova impresa che vuole conseguire la qualifica artigiana dovrà presentare con la ComUnica istanza di iscrizione al Registro Imprese (se impresa individuale: sezione piccoli imprenditori), allegando l’intercalare AA. L'operatore sarà quindi iscritto al Registro Imprese come "piccolo imprenditore". La domanda inoltrata tramite l’intercalare AA sarà oggetto di deliberazione da parte della CPA. Se la domanda sarà accolta, l'impresa sarà annotata con la qualifica artigiana a decorrere dalla data della domanda.
Se l'impresa decide di iscriversi come "inattiva", al momento dell'inizio dell'attività artigiana dovrà presentare il modello I2 di modifica allegando l'intercalare AA per il riconoscimento della qualifica artigiana.
Nel caso di società inattiva, l'attribuzione della qualifica artigiana dovrà essere richiesta tramite il consueto modello S5 accompagnato dall'intercalare AA. In questo caso, dovranno essere allegati anche gli intercalari P per l'iscrizione dei soci lavoratori all'Inps.
Ai sensi della recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione al Registro Imprese accompgnata dall'intercalare AA sarà soggetta ad un'unica imposta di bollo e ad un unico diritto di segreteria secondo le tariffe previste per il Registro Imprese.