Comunicazione Unica - la PEC
Nel modello di Comunicazione Unica deve essere indicata una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento.
Qualora si tratti di impresa individuale:
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E' stata pubblicata nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 la Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante l'obbligo a carico delle imprese individuali, in sede di prima iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 5), successivamente al 20 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge. La Legge di conversione anticipa, poi, al 30 giugno 2013 (precedentemente era stabilito il 31 dicembre 2013) il termine della comunicazione dell'indirizzo di P.E.C. per le imprese individuali già iscritte al Registro imprese - attive e non soggette a procedura concorsuale.
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L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni (non più tre mesi come originariamente previsto dal decreto). Trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata. Si ricorda che tale comunicazione è esente dall'imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Per ottenere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi ad un Gestore accreditato presso il CNIPA. E' possibile, in alternativa, indicare la casella PEC del soggetto incaricato di presentare la Comunicazione Unica.
Qualora si tratti di società, si distinguono le seguenti situazioni:
- la società che chiede l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del DL 185/2008, deve comunicare, pena rigetto della domanda, il proprio indirizzo PEC. In questo caso la società dovrà preventivamente dotarsi di una casella PEC, chiederne l'iscrizione compilando il riquadro 5 del modello S1. Dovrà anche indicare l'indirizzo PEC, ai soli fini del procedimento, nel modello Comunica. Tale indirizzo potrà essere quello comunicato in sede di richiesta di iscrizione (che verrà riportato in visura) ma potrà anche essere eventualmente un altro indirizzo (per esempio quello dell'intermediario).
- la società già iscritta deve entro il 29 novembre 2011 comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC.