Composizione negoziata della crisi di impresa
La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso volontario e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa
Chi può accedere alla procedura
Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole, quando si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa
ll percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.
Come accedere alla procedura
Alla composizione negoziata si accede trasmettendo al segretario generale della Camera di Commercio presso cui l'impresa ha sede l'istanza di nomina di un esperto indipendente con il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore e i creditori al fine di individuare una soluzione alla situazione di crisi.
L’istanza si presenta tramite una piattaforma telematica nazionale. La piattaforma contiene tutte le informazioni utili per la presentazione dell'istanza e sulla documentazione da allegare.
composizionenegoziata.camcom.it.
La piattaforma, composta da due aree, una "pubblica" di tipo informativo e l’altra "riservata" alle istanze formali, contiene inoltre:
- un test pratico, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento. L’inserimento di alcuni dati contabili nel test consente di comprendere, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità;
- una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
- un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti.
L'istanza di nomina dell’esperto è indirizzata al segretario generale della Camera di Commercio mediante la compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica.
Il segretario generale trasmette l’istanza ad una commissione costituita presso la Camera di Commercio capoluogo della regione (quindi, per le imprese di Parma, presso la Camera di Commercio di Bologna) composta da tre membri designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.
La commissione nomina l’esperto individuandolo tra i soggetti iscritti in specifici elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione.
Per le imprese di minori dimensioni, c.d. “sotto soglia”, la nomina avviene ad opera del segretario generale della Camera di Commercio, sempre nell’ambito degli elenchi.
Per consultare gli elenchi degli esperti già iscritti sulla piattaforma della Composizione Negoziata clicca QUI.
L'esperto indipendente
La procedura è incentrata sulla nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio e del rischio di insolvenza.
L'esperto, una volta accettata la nomina, convoca l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri.
Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.
Riservatezza
Le trattative hanno l’obbligo di riservatezza.
Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore, all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.
Misure protettive: istanza e pubblicazione nel registro imprese
L’imprenditore, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, attraverso la compilazione e la sottoscrizione digitale di un apposito modulo da inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese .
Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive si produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza in oggetto e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
L’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure, protettive unitamente all’accettazione dell’esperto, sarà eseguita “d’ufficio”.
E’ importante tener presente che l’articolo 19 comma 1 del CCDI prevede che l’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative.
Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l’Ufficio del registro delle imprese avviserà il gli imprenditori - mediante comunicazione via PEC – dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
Sempre ai sensi dell’art. 19 comma 1 del CCDI “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.
Pertanto, quest’ultimo adempimento pubblicitario va richiesto dall’imprenditore mediante
- imprese individuali: presentazione e sottoscrizione digitale di un modello I2, versando l’importo di 18 € come diritti di segreteria e 17,50 € a titolo di imposta di bollo)
- società: presentazione e sottoscrizione digitale di un modello S2 versando l’importo di 90 € come diritti di segreteria e 59 € o 65 € a titolo di imposta di bollo, rispettivamente per le società di persone e per le società di capitali)
compilando, rispettivamente, il riquadro XX “NOTE” e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
Guida alle iscrizioni nel registro delle imprese conseguenti alla composizione negoziata
Costi e modalità di pagamento
L’istanza di composizione negoziata prevede il versamento di un diritto di segreteria, ai sensi dell’art. 17, comma 10, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il Decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022, ha stabilito che il diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola pratica. È inoltre previsto il pagamento di € 16 come imposta di bollo. Prima di procedere all’invio dell’istanza, la piattaforma telematica nazionale richiederà l’accesso diretto al Servizio online PagoPA (Sipa) per il versamento dell’importo complessivo di € 268,00. In particolare, utilizzando lo strumento di pagamento online delle Camere di Commercio si richiede di compilare i campi come segue: