Impiantistica
Definizione
La disciplina della attività impiantistica è contenuta nel Decreto ministeriale n. 37/2008 il quale si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, posti all'interno degli stessi o delle loro pertinenze.
Per attività impiantistica si intende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
- impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione dei gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio
Le imprese che intendono svolgere attività di installazione degli impianti in uno, o più, dei settori previsti dall'art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008, devono dichiarare l'inizio dell'attività che interessa alla Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale; la dichiarazione di cui sopra deve contenere anche l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico ed essere accompagnata dalla dichiarazione che lo stesso è in possesso dei requisiti professionali fissati dalla legge sopraddetta.
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico possiede i requisiti previsti all’articolo 4 del D.M. 37/2008.
Requisiti tecnico-professionali per l'esercizio della attività
Nell'ipotesi in cui il titolare o il legale rappresentante della società non abbia i requisiti tecnico professionali e intenda iniziare l'attività di impiantistica, deve preporre un responsabile tecnico che possieda i requisiti richiesti.
Il responsabile tecnico che non sia il titolare o il legale rappresentante della impresa deve avere un rapporto (documentato) di immedesimazione con l'impresa in qualità di dipendente, di socio prestatore d’opera, di collaboratore familiare ecc.
ATTENZIONE : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183” , in vigore dal 25 giugno 2015.
In particolare l’art. 53 del citato decreto, ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
Art 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo e' abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
I requisiti tecnico- professionali sono alternativamente i seguenti:
A) Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta.
Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato
B) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di un anno.
C) Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di due anni.
D) Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere B) e C) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera D) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell’art. 4, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2 del D.M. 37/2008, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Procedura di iscrizione
Le imprese che intendono esercitare l'attività di installazione e manutenzione impianti devono presentare contestualmente alla pratica di iscrizione al Registro delle imprese (se trattasi di impresa individuale ) o al modello di inizio attività (S5 o UL ) una SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio attività in formato pdf/a - secondo il modello disponibile nella sezione modulistica- , nel caso di individuazione di un responsabile tecnico, la dichiarazione deve essere integrata da una dichiarazione (intercalare) di quest'ultimo attestante il possesso dei requisiti.
Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif.. Non appena presentata la denuncia l’impresa può iniziare l’attività.
Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C20
La Camera di commercio entro 60 giorni dalla presentazione del modello verifica il possesso dei requisiti necessari e se accerta la mancanza degli stessi dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la sua successiva cancellazione del Registro Imprese.
Modulistica
- imprese individuali
Modello I1, per le iscrizioni; modello I2, per le modifiche; modello UL nel caso di apertura/modifica di un'unità locale; int. P in caso di nomina di un responsabile tecnico diverso dal titolare.
- società
Modello S5; modello UL; int. P;
I modelli sono direttamente scaricabili dal sito internet camerale (vedi impiantisti modulistica).
Conversione da legge 46/90 a DM 37/08
La conversione delle abilitazioni ottenute ai sensi della legge n. 46/1990 alle nuove voci previste dal DM n. 37/2008, sarà effettuata d'ufficio.