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Facchinaggio d.m. 221/2003

pubblicato il 26/11/2009 14:37, ultima modifica 31/05/2013 14:54

Riguarda le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio (attività di outsourcing esercitata per conto terzi) previste dalla L. 57/2001 - D.M. 221/2003

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
Definizione

Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999) anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, quali:
• portabagagli
• facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
• facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
• facchini doganali
• facchini generici
• accompagnatori di bestiame
• facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle
compagnie e gruppi portuali.
Le attività prese in considerazione sono quelle affidate esclusivamente in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:
• insacco, pesatura, legatura
• accatastamento e disaccatastamento
• pressatura, imballaggio
• gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza)
• pulizia magazzini e piazzali
• depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco
• selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione
• abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili
• insaccamento od imballaggio di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione.
Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:
• la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso
• pesatori pubblici (attività disciplinata dall'articolo 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011).
La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.
Informazioni aggiuntive

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di imprese di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di imprese di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova dichiarazione di inizio attività  e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle Imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto i Modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).
In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima
L'imprenditore deve presentare la dichiarazione di inizio di attività  solo quando avvia una nuova impresa. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla sola titolarità dell'impresa non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura
L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:
• trasferimento di azienda o di ramo di azienda
• conferimento di azienda
• fusione e incorporazione
• scissione
• trasformazione eterogenea
- se prosegue o riprende la stessa attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo allegando il  Modello dell’attività di facchinaggio

In ogni caso l'impresa può dichiarare una data compatibile con l’evento successorio e non è necessaria la coincidenza tra data di inizio e data di presentazione della domanda
Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
I requisiti di capacità economico-finanziaria sono:
• comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario
• inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative
• iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.
Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
ll Ministero dello Sviluppo Economico con Lettera Circolare prot. n. 1832 del 29.02.2008 ha chiarito le incertezze interpretative in merito al comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 7/2007 precisando che le denuncie di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti prescritti per l'attività di facchinaggio sono da presentare esclusivamente  alla Camera di commercio (Ufficio del Registro delle Imprese) e non, in alternativa, alla Commissione provinciale per l'artigianato.
Una volta ottenuto il riconoscimento dei requisiti, qualora l’impresa abbia le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a)  inferiore a 2,5 milioni di euro
b)  da 2,5 a 10 milioni di euro
c)  superiore a 10 milioni di euro
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello. 
In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Le imprese individuali o le società artigiane e non artigiane devono presentare la denuncia di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL  alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.
Una volta presentata al Registro delle Imprese la denuncia di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, qualora l’impresa abbia le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione per la valutazione dei requisiti di cui alla legge-quadro in materia n. 443/85.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da:
• attestazione di versamento della tassa di concessione governativa
• attestazioni bancarie
• elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni.
Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica, possibilmente in unico file, tramite il modello RP con codice E20 o 98, firmata digitalmente dal presentante.
L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione IN VIA PROVVISORIA al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO".
Di conseguenza la procedura di riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali è la seguente:
• nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa sostituisce a tutti gli effetti il formale provvedimento di riconoscimento
• l'Ufficio redige e notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate.
• il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia d'inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.

Regolarizzazione
Il 02.03.2004 scadeva il termine per presentare al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane la documentazione per la regolarizzazione delle imprese che, all’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221/2003 (04.09.2003), risultavano già iscritte per l’esercizio delle attività di facchinaggio.
L’art. 14 del D.M. 221/2003 prevedeva che le imprese già operanti nel settore al 04.09.2003 e che avessero presentato la regolarizzazione potessero proseguire l’esercizio dell’attività per i due anni successivi all’entrata in vigore  del regolamento (fino la 04.09.2005) anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) (patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale al 31.12 dell'anno precedente) e all'art. 6 (capacità tecnico organizzativa).
La presentazione della denuncia di regolarizzazione in parola consente all’impresa di inquadrarsi nell’ambito di una delle tre fasce di classificazione per volume d’affari, in mancanza della quale non è permesso stipulare contratti inerenti le prestazione di facchinaggio, ed evita l’attivazione del procedimento diretto alla cancellazione d'ufficio dell’attività di facchinaggio.
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

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