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Pulizia

pubblicato il 27/10/2008 13:12, ultima modifica 13/03/2010 19:43

 

Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono soggette ad una dichiarazione di inizio attività che va presentata alla Camera di Commercio

Non appena presentata la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) le imprese possono iniziare l'attività.

Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994.
 

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994.

A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dall’art. 2 comma 3 del D.M. 7/7/97 n. 274, pertanto per tali attività non è necessario nominare un responsabile tecnico.

Lo svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione rimane invece subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n. 274.

Requisiti morali (richiesti al titolare dell'impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società)

  • non avere subito sentenza penale definitiva di condanna o non avere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
  • non avere subito o avere in corso procedura fallimentare
  • non essere attualmente o essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423, 10.2.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646), e successive modificazioni, o non avere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
  • non avere pronuciata a proprio carico sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale
  • non avere accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa

Requisiti economico-finanziari (richiesti all'impresa)

  • Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa
  • Esistenza di almeno un conto corrente bancario 
  • Assenza di protesti

Requisiti tecnico-organizzativi (richiesti al responsabile tecnico solo per esercizio di attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione)

Il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
  • diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività 
  • attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere  
  • assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni in un'azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato). 
Può essere nominato responsabile tecnico:
  • il titolare di un'impresa individuale 
  • il legale rappresentante di una società 
  • il socio di una Snc anche non amministratore
  • un dipendente dell'impresa  
  • un collaboratore familiare.


Procedura di iscrizione

Le imprese individuali e le società artigiane e non artigiane devono presentare la dichiarazione di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL  alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

L’impresa che ha le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, una volta presentata al Registro delle Imprese la dichiarazione di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione nell'Albo.

L'Ufficio Registro Imprese effettua l'iscrizione "in via provvisoria" al Registro Imprese o al R.E.A. ( Repertorio Economico Amministrativo)  dell'impresa o dell'attività, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche se l'istruttoria di verifica dei requisiti non è stata completata. In questa fase la visura dell'impresa individuale o della società riporterà la dicitura "requisiti in fase di accertamento"

1. nel caso in cui si accerti il possesso dei requisiti tecnico-professionali, l'eliminazione della dicitura " REQUISITI IN FASE DI ACCERTAMENTO" dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa vale a tutti gli effetti come provvedimento di riconoscimento

2. l'Ufficio notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate.

3. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia d'inizio attività. In mancanza di formale provvedimento di rifiuto notificato e ricevuto dall'impresa entro tale termine, la dicitura "requisiti in fase di accertamento" dovrà comunque essere cancellata dalla posizione anagrafico-certificativa dell'impresa.

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