Autoriparazione
Le attività di autoriparazione sono disciplinate dalla Legge 122/1992 che richiede il possesso da parte del titolare o del preposto di requisiti personali e professionali.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso.
Dal 01/07/2017 per iniziare l'attività di autoriparatore occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA UNICA e/o CONDIZIONATA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.
Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento.
Vedi anche REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE DAL 01/07/2017.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE: (scarica qui). La documentazione deve essere prodotta in formato pdf/A.p7m.
Per dimostrare di aver acquisito la competenza necessaria la persona allega all'istanza il modello di "dichiarazione del possesso dei requisiti per l'attivita' di meccatronica ” solo in caso di superamento con esito positivo del corso compensativo (40 ore)Per le imprese che ad oggi risultano ancora abilitate per la sola sezione meccanica-motoristica e/o elettrauto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione.
Visto il parere del Mise del 05/04/2018 a far tempo dal 16/04/2018 il Registro delle Imprese – REA non valuterà più, per il possesso dei requisiti tecnico professionali ai fini della regolarizzazione per il riconoscimento della sez. meccatronica, le fatture rilasciate dalle imprese di autoriparazione.
Si ricorda che a decorrere dal 15 ottobre 2017 il Registro delle Imprese di Parma e l’Albo delle Imprese Artigiane non rilasceranno le abilitazioni parziali alla sola “meccanica e motoristica” e/o all’attività di “elettrauto”, per le imprese che non possiedono tutti i requisiti per lo svolgimento dell’attività di “meccatronica”.
Definizione
Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di autoriparazione prescrivendo il possesso di una serie di requisiti tecnico-professionali e personali in capo all'imprenditore o a persona da lui preposta all'esercizio dell'attività, nonchè requisiti di natura tecnico-organizzativa.
A partire dal 31/07/2010 la Dichiarazione di inizio attività viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di inizio attività(S.C.I.A.) in seguito alla modifica dell'art. 19 della Legge 241/1990 effettuata con Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010.
L’attività di autoriparazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R n. 558/99 art. 10. Gli autoriparatori soggetti alla disciplina della L. 122/92 sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
L'autoriparazione ex lege 122/92 si distingueva nei settori:
- meccanica e motoristica (vedasi L.224/12)
- carrozzeria
- elettrauto (vedasi L.224/12)
- gommista
E' necessario il possesso dei requisiti anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione
1. Requisiti tecnico professionali
Si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partepazione solo se trattasi di persona giuridica) e che sia in possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
- laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività ;
- titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato;
- prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85.
ATTENZIONE : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183” , in vigore dal 25 giugno 2015.
In particolare l’art. 53 del citato decreto, ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”.
Art 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro
1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
b) il comma terzo e' abrogato.
2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
2. Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
-
con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 punto d) 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25/12/2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione di certificato di idoneità fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
3. Requisiti riferiti a locali e attrezzature
L'impresa deve disporre di spazi e locali per la cui utilizzazione in relazione all'attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto dell'intervento e le attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività e deve altresì disporre di una dotazione minima di attrezzature e strumentazioni conformi a quanto disposto dal D.M. n. 406 del 30.07.1997 con riferimento alla sezione relativa all'attività esercitata.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
La Legge 224 dell'11 dicembre 2012 in vigore dal 5 gennaio 2013
Con l'entrata in vigore il 05/01/2013 della L. 224 del 11 dicembre 2012 recante "Modifica all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" l'attività di autoriparazione si distinguerà nelle attività di:
- meccatronica;
- carrozzeria;
- gommista.
Norme transitorie
Ai sensi dell'art. 3 della L. 224/2012 le imprese che, al 5 gennaio 2013, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Le imprese che sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i cinque anni successivi al 5 gennaio 2013. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Se il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale ha già compiuto cinquantacinque anni (al 05/01/2013) egli può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Conversione meccatronica
Si informa che il giorno 12 settembre 2014 si è proceduto alla conversione massiva nella nuova sezione "meccatronica" dei requisiti delle imprese iscritte al registro delle imprese e attive per l'attività di "autoriparazione" e abilitate sia alla sezione "elettrauto" sia alla sezione "meccanica motoristica".
In particolare, le precedenti sezioni abilitanti "elettrauto" e "meccanica motoristica" ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 122, sono state convertite nella corrispondente sezione meccatronica adottata ai sensi della vigente L. 11 dicembre 2012 n. 224 in vigore dal 5 gennaio 2013, tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla Circolare ministeriale n. 3659/C del 11 marzo 2013.
Terminati i lavori di conversione, per i casi dubbi, l'Ufficio si riserva di contattare le imprese per eventuali richieste di regolarizzazione.
Procedura per l'avvio dell'attivita'
Le imprese individuali o le società artigiane e non devono presentare contestualmente alla pratica di iscrizione e/o di inizio attività una SCIA -Segnalazione certificata di inizio attività - in formato PDF/A.p7m per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal SUAP competente.
Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif..
L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività immediatamente .Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia di inizio attività.