Qualificazioni professionali
Qualificazioni professionali attività acconciatore ed estetista
- Storia
Riconoscimento qualifica professionale
Per poter esercitare le attività di acconciatore o estetista l’imprenditore deve dimostrare che all’interno dell’impresa opera un soggetto in possesso della qualificazione prevista dalle leggi di settore (per l’impresa artigiana i requisiti devono essere in capo al titolare o al socio d’opera).
Disciplina dell'attività di acconciatore
Riferimenti: Legge 14/02/1963 n. 161 e successive modificazioni - Legge 17 agosto 2005 n. 174
La legge n. 174 del 17/08/2005 definisce la nuova "Disciplina dell'attività di acconciatore": pertanto, dalle attività di "parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"ACCONCIATORE" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge (17/09/2005)
- sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna, assumono di diritto l'abilitazione di acconciatore.
- risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna,
hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.
Tutti coloro che alla data del 17/09/2005 hanno maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale di "parrucchiere per uomo e donna" hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione di "acconciatore".
Per tutti coloro che hanno maturato i requisiti dopo il 17/09/2005 e fino al 22/06/2012, continuerà ad avere applicazione la legge n. 161/63 e successive modificazioni.
Disciplina dell'attività di estetista
Riferimenti: Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32
L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale qualificazione va richiesta (scaricare modulo richiesta) prima di presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tramite l’apposita modulistica e con dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90.
Requisiti professionali (art. 3 Legge 4 gennaio 1990 n. 1)
- corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue;
- corso di specializzazione della durata di un anno o un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- apprendistato (come da contratto di categoria) presso una impresa di estetista;
- un anno di lavoro qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
- attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni come dipendente o collaboratore familiare, svolto nel quinquennio antecedente allo svolgimento del corso di formazione teorica;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche precedentemente acquisite presso l’impresa di estetista
Attività complementari:
- centro abbronzante
- massaggi
Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al Comune in cui ha sede l’impresa.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
Accesso ai corsi di specializzazione
Alla Direzione Generale del Servizio Regionale attività produttive, commercio, Turismo può essere richiesta (per scaricare modello)anche l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) della Legge 1/90.
ATTENZIONE : la delibera n. 1089/2015 trasferisce dal 1 ottobre 2015 la competenza della verifica dei requisiti di accesso al corso delle 300 ore in capo ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa. per informazioni URP Regione Emilia Romagna 800955157 e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it