Camera di Commercio di Parma
Tu sei qui: Portale Registro Imprese Albo Imprese Artigiane Qualificazioni professionali Qualificazioni professionali

Prenotazione appuntamenti online

 
Azioni sul documento

Qualificazioni professionali

pubblicato il 09/11/2011 14:55, ultima modifica 01/06/2021 12:42

Qualificazioni professionali attività acconciatore ed estetista

creato da Patrizia Staccia — ultima modifica 09/11/2011 12:18
Storia

Riconoscimento qualifica professionale

Per poter esercitare  le attività di  acconciatoreestetista l’imprenditore deve dimostrare che all’interno dell’impresa opera un soggetto in possesso della qualificazione prevista dalle leggi di settore (per l’impresa artigiana i requisiti devono essere in capo al titolare o al socio d’opera).

 

Disciplina dell'attività di acconciatore

Riferimenti: Legge 14/02/1963 n. 161 e successive modificazioni - Legge 17 agosto 2005 n. 174

La legge n. 174 del 17/08/2005 definisce la nuova "Disciplina dell'attività di acconciatore": pertanto, dalle attività di "parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"ACCONCIATORE" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge (17/09/2005)

  • sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna, assumono di diritto l'abilitazione di acconciatore.
  • risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna,

hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.

Tutti coloro che alla data del 17/09/2005 hanno maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale di "parrucchiere per uomo e donna" hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione di "acconciatore".

Per tutti coloro che hanno maturato i requisiti dopo il 17/09/2005 e fino al 22/06/2012, continuerà ad avere applicazione la legge n. 161/63 e successive modificazioni.

 

 

Disciplina dell'attività di estetista

 

Riferimenti: Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale qualificazione va richiesta (scaricare modulo richiesta) prima di presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tramite l’apposita modulistica e con dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90.

Requisiti professionali (art. 3  Legge 4 gennaio 1990 n. 1)

  • corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue;
  • corso di specializzazione della durata di un anno o un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  • apprendistato (come da contratto di categoria) presso una impresa di estetista;
  • un anno di lavoro qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista;
  • corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
  • attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni come dipendente o collaboratore familiare, svolto nel quinquennio antecedente allo svolgimento del corso di formazione teorica;
  • corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche precedentemente acquisite presso l’impresa di estetista

Attività complementari:

  • centro abbronzante
  • massaggi

Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al  Comune in cui ha sede l’impresa.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.

Accesso ai corsi di specializzazione
Alla Direzione Generale del Servizio Regionale attività produttive, commercio, Turismo può essere richiesta (per scaricare modello)anche l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) della Legge 1/90.

 

ATTENZIONE : la delibera n. 1089/2015  trasferisce dal 1 ottobre 2015  la competenza della verifica dei requisiti di accesso  al corso delle 300 ore  in capo ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa. per informazioni URP Regione Emilia Romagna 800955157 e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it

amministrazione  trasparente

CamCom Emilia logo

Area riservata ai componenti di Giunta e Consiglio

Indagine customer satisfaction

Alternanza scuola lavoro

Logo Borsa Immobiliare di Parma

ItalyFrontiers

« settembre 2023 »
settembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Standard

Powered by Plone ®

Note Legali

Note Legali
Privacy
Dichiarazione di accessibilità

Codice Fiscale 80008090344
Partita IVA 00757550348
Codice IPA U29GVF


Camera di Commercio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Parma

Via Verdi, 2 - 43121 Parma
Telefono +39 0521 21011 - Fax 0521 282168