Decesso del titolare e prosecuzione attività d'impresa
Prerogativa dell'impresa artigiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 443/85 sull'artigianato
Nel caso di decesso, invalidità, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, è possibile conservare, su richiesta, la relativa iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli dell'imprenditore ai sensi dell’art. 5 della legge 443/85 sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge o dai figli o dal tutore dei figli minori dell’imprenditore o dal diretto ascendente.
Documentazione da presentare
• variazione telematica firmata dagli eredi che fanno richiesta di prosecuzione dell’attività dell’impesa
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (data decesso)
L'impresa rimane iscritta al Registro delle Imprese.