Iscrizione all'Albo Artigiani
Guida all'iscrizione di impresa artigiana
A norma dell'art. 3 della Legge regionale 1/2010, al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione
Si precisa che le imprese che iniziano attività assoggette a leggi speciali (imprese di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, autoriparatori, impiantisti) devono integrare la domanda con modulistica leggi di settore e diritti integrati previsti dalla legge di settore.
La domanda di iscrizione di impresa e di eventuali Unità locali sono soggette all’obbligo del versamento del diritto annuale
Omissioni e ritardi sono soggetti a sanzione secondo le disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 1 del 09.02.2010