Artigiani Extracomunitari
IMPRENDITORI ARTIGIANI EXTRACOMUNITARI
Sono considerati cittadini extracomunitari coloro che non hanno la cittadinanza di uno dei seguenti Paesi dell'Unione Europea:
Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lussemburgo - Olanda - Portogallo - Spagna - Svezia
dal 01.05.2004 Cipro Greca - Estonia - Lettonia - Lituania - Malta - Polonia - Repubblica Ceca - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
dal 01.01.2007 Bulgaria e Romania
Attenzione: In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, dal 1° gennaio 2021 le norme previste dal Testo Unico sull'immigrazione per i cittadini extracomunitari sono valide anche per i cittadini britannici.
I cittadini extracomunitari con residenza in Italia, titolari di impresa individuale artigiana, devono documentare al momento dell'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane della provincia di residenza, il possesso di un permesso di soggiorno per lavoro in corso di validità e, se scaduto, dimostrazione della richiesta di rinnovo.
I permessi di soggiorno validi per lavoro autonomo sono:
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
- permesso di soggiorno per motivi familiari
- permesso di soggiorno per assistenza minore
- permesso di soggiorno per asilo
- permesso di soggiorno per attesa occupazione (previa dimostrazione iscrizione nelle liste di collocamento)