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Albo Regionale delle Imprese Artigiane

pubblicato il 23/10/2008 09:50, ultima modifica 26/08/2022 12:47
Hanno contribuito: Patrizia Staccia

Istruzioni per la presentazione delle pratiche artigiane in attuazione della L.R. n. 1/2010

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La scelta operata dalla Regione Emilia-Romagna è stata di allineare, per quanto possibile, obblighi e formalità degli artigiani a quelli di tutte le altre imprese.

Da  oggi l'Albo delle imprese artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica.

I punti essenziali della riforma sono:

  • le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono soppresse
  • le funzioni già svolte dalle CPA sono attribuite a due organi  regionali, il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato
  • la Camera di Commercio è delegata a svolgere le funzioni amministrative di front-office, gestendo le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione avviate dalle imprese artigiane
  • l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo vengono trasmesse al Registro Imprese esclusivamente per via telematica attraverso la  Comunicazione Unica
  • ai fini degli adempimenti verso l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane la Comunicazione Unica ha efficacia istantanea e costitutiva (la qualifica artigiana è acquisita fin dal momento della presentazione della comunicazione, purché questa sia formalmente corretta).

L'Albo Regionale è conservato presso gli uffici competenti delle Regione Emilia Romagna, le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

La nuova normativa ha introdotto importanti semplificazioni con riguardo a procedura e tempi per il conseguimento della qualifica artigiana, che viene acquisita di diritto con la presentazione dell’istanza. Infatti,  a seguito della soppressione della Commissione Provinciale per l’Artigianato,  “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. La  ricevuta rilasciata dall’ufficio costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigianale.

Nulla invece risulta mutato rispetto al contenuto dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere regolamentati dalle vigenti disposizioni di legge.

All'Albo delle Imprese Artigiane, sono tenute a far domanda d'iscrizione, entro 30 dall'inizio dell'attività,  tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli della L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato e successive modifiche ed integrazioni) poiché l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle Imprese Artigiane che possono richiedere certificati e visure se in regola con il diritto annuo camerale; inoltre nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.

La legge prevede che l'impresa artigiana che operi nei settori Autoriparazione, Impiantistica e Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione risulti in possesso di appositi requisiti tecnico professionali  per l'esercizio di tali attività e che la figura del responsabile tecnico sia ricoperta dal titolare o da un socio lavoratore dell'impresa artigiana.

 

ATTENZIONE : la delibera n. 1089/2015  trasferisce dal 1 ottobre 2015  la competenza della verifica dei requisiti di accesso  al corso delle 300 in capo ai soggetti accreditati attuatori dell'iniziativa formativa. per informazioni URP Regione Emilia Romagna 800955157 e-mail formaz@regione.emilia-romagna.it

A norma dell’art. 3 della Legge regionale 1/2010, ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – Ufficio Registro delle Imprese – territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, di cui alla Legge n. 40/2007corredata di tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto DPR.

La modulistica esistente, approvata dal MISE, in cui risulta già presente il Mod. AA utilizzato per comunicare dati all’AIA e agli enti previdenziali, viene integrata con il modello che reca le dichiarazioni  di possesso dei requisiti artigiani (specifici modelli sono previsti per le Cooperative e i Consorzi).

Il modello deve essere compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante e trasmesso in PDF/A in allegato alla pratica, unitamente a documento di riconoscimento (è sufficiente quello eventualmente allegato a Comunica).

Dal 30 giugno 2011 il modello deve necessariamente essere allegato alla pratica.

Le pratiche che non contengano il modello di dichiarazione del possesso requisiti, saranno oggetto di apposita segnalazione al Servizio regionale.

La comunicazione e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica, a posteriori, e possono dare origine - entro 20 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica e secondo le procedure e garanzie previste dalla legge 241/90 - ad una procedura di accertamento da parte del Servizio regionale per l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla segnalazione.


In caso di iscrizione di nuova impresa con avvio immediato dell’attività, la data di inizio attività deve obbligatoriamente coincidere con la data di presentazione dell’istanza. Nel caso di avvio di attività successivo alla iscrizione nel Registro delle Imprese (con lo status di “inattiva”), ovvero di aggiunta di una nuova attività, trova applicazione l’art. 2196 del Codice Civile, l’istanza si ritiene regolarmente presentata entro i 30 giorni successivi la data di effettivo inizio dell’attività artigiana.

Si precisa che particolare semplificazione è stata apportata alla procedura di cancellazione dell’impresa artigiana. Infatti la cancellazione dal Registro Imprese sia d’ufficio, sia su istanza di parte, vale anche quale adempimento automatico per la cancellazione dall’Albo I. A. e dagli elenchi previdenziali, senza necessità di presentare specifica denuncia (o compilazione Quadro AA), secondo il presupposto che  un’impresa artigiana non ha ragione di esistere se non c’è impresa. La comunicazione è comunque dovuta  a cura dell’impresa in caso di cessazione della sola attività di società/ditta individuale  che continui a rimanere iscritta  in stato di “inattiva” al RI.

Diritti di segreteria e bolli

I diritti di segreteria e  i bolli richiesti sono rappresentati nella tabella “Diritti di segreteria e Bolli"
Quando la pratica artigiana è collegata ad un contestuale invio al Registro  l’adempimento sconta solo diritti di segreteria e bolli Registro Imprese/Rea.

Nel caso in cui la denuncia di iscrizione all’Albo Artigiani avvenga successivamente  all’iscrizione nel Registro Imprese, avendo acquisito in un secondo momento il requisito dell’artigianalità, dovranno essere versati i diritti espressamente indicati nella tabella (€ 15,00), in esenzione da bollo (in quanto trattasi di denuncia e non istanza).

Nei casi ulteriori di :

-         richiesta di riconoscimento dei mestieri artistici

-         subentro in caso di decesso titolare/socio

sono previsti sia il diritto (€ 5,00)  che il  bollo  di € 16,00.

Le sanzioni previste dalla normativa regionale per ritardo/omesso adempimento all’Albo Artigiani vengono applicate con riferimento alla data di presentazione della pratica a decorrere dal 17.05.2011.

Ammontare delle sanzioni:

- € 500,00 per tardata od omessa iscrizione – art. 3, co. 3;

- € 333,33 per tardata od omessa modificazione/cancellazione (modifica requisiti artigiani, cessazione attività, perdita requisiti) - art. 4, comma 2.

Le casistiche sono indicate  tabella “Sanzioni

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