Camera di Commercio di Parma
Tu sei qui: Portale Registro Imprese Ruoli ed Elenchi Spedizionieri

Prenotazione appuntamenti online

 
Azioni sul documento

Spedizionieri

pubblicato il 19/03/2013 19:20, ultima modifica 14/06/2018 16:02

Ai sensi della legge 1442/1941 sono spedizionieri gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione e alle operazioni accessorie.

GUIDA SPEDIZIONIERI

ATTENZIONE:  Avviata la verifica dinamica della permanenza dei requisiti ex art. 6 Decreto M.S.E. del 26.10.2011 (qui le istruzioni e la modulistica)

L’elenco interprovinciale, istituito ai sensi della legge 1442/41, è stato soppresso dal Dlgs. 59/2010 che ha recepito la direttiva servizi 2006/123/Ce e in data 14 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico a cui la legge ha riservato il compito di disciplinare l’iscrizione ex novo al registro Imprese e alla relativa sezione del REA nonché le modalità per definire il passaggio dal vecchio elenco.

Tale decreto ha prevalentemente natura procedurale: tutte le norme regolatrici dell’attività di spedizioniere  non risultano modificate se non per gli adempimenti necessari al passaggio dall’abolito Elenco al Registro delle Imprese; nulla è innovato ad esempio in materia di requisiti di accesso o di procedure disciplinari e sanzionatorie. Restano pertanto in vigore i requisiti professionali previsti dalla precedente normativa.

La competenza passa al Registro Imprese e Rea della Camera di Commercio che risulta territorialmente interessata.

Le imprese di spedizione che, in possesso dei requisiti, desiderano intraprendere l’attività devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività in via telematica attraverso l’applicazione Comunica Starweb o altri applicativi compatibili. L’attività oggetto della segnalazione  deve  iniziare dal giorno della presentazione della pratica comunica corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello “SPEDIZIONIERI”.

L’ufficio ricevente, entro il termine di 60 giorni, procederà alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni a corredo della stessa. In caso di verificata assenza dei requisiti e presupposti di legge, verrà adottato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo regolarizzazione entro il termine di 30 giorni.

Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio attività economica di spedizioniere per la quale, ai sensi dell'art.19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) disciplinati dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto graficamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale). Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.


Sono tenuti alla presentazione della SCIA il titolare nel caso di ditte individuali e il legale rappresentante nel caso di società.

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante la compilazione della sezione “REQUISITI” del modello spedizionieri (a cura del titolare se trattasi di impresa individuale, da tutti i legali rappresentanti nel caso di società e dagli eventuali preposti). I soggetti successivi al primo compilano ciascuno il modello requisiti.

L’impresa che esercita in piu’ sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse con la nomina di almeno un preposto in possesso dei requisiti professionali e morali idonei allo svolgimento dell’attività. Tali requisiti sono certificati attraverso la compilazione del riquadro  “requisiti”.

Requisiti

I requisiti per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere sono disciplinati dall’art 6 della legge  n. 1442/41, così come modificato dall’art. 76 del D.lgs. n. 59/2010

 

Requisiti finanziari

L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

Il requisito di adeguata capacità finanziaria deve essere dimostrato sia per l’iscrizione della sede principale che per l’iscrizione delle sedi o unità locali. Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richamata.(scarica facsimilefidejussione).

Requisiti morali

Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o , nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Si sottolinea che tali requisiti morali devono essere posseduti dal titolare di impresa individuale, dai legali rappresentanti in caso di società, da altra persona preposta all’attività  e comunque da tutti i soggetti individuati dall’art. 2 comma 3, del Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998.

Non possono altresì esercitare l’attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo  a norma del D.lgs. n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. n. 646/1982.

Requisiti professionali

Il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria e tutti gli eventuali preposti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a)      aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b)      aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico economiche;

c)      aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all’interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (buste paga-dichiarazione datore di lavoro)

Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero:

Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di spedizioniere è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

Cauzione

L’impresa è tenuta a costituire una cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività per euro 258,23 presso la Ragioneria territoriale dello Stato.

Standard

Powered by Plone ®

Note Legali

Note Legali
Privacy
Dichiarazione di accessibilità

Codice Fiscale 80008090344
Partita IVA 00757550348
Codice IPA U29GVF


Camera di Commercio

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Parma

Via Verdi, 2 - 43121 Parma
Telefono +39 0521 21011 - Fax 0521 282168
MAIL: centralino.cciaaparma@pr.camcom.it
PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it