Mediatori
L’attività dell’agente di affari in mediazione consiste nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.)
ATTENZIONE: Dal 13 maggio 2016 non sarà più valida l'iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (per approfondimenti leggi qui)
Normativa e guida mediatori
Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso il Ruolo Agenti di affari in mediazione, disciplinato dalla legge 39 del 3 febbraio 1989.
Permangono comunque i requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività di cui alla legge 39/1989 e successive modifiche, così come risultano confermati anche i settori in base ai quali è classificata l’attività di mediazione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 452:
- agenti immobiliari
- agenti merceologici
- agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende
- agenti in servizi vari.
Consulta la GUIDA MEDIATORI
Le procedure per la soppressione del Ruolo e il passaggio dei relativi dati al Registro Imprese o alla relativa sezione del REA sono state definite nel Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012 e divenuto operativo dal 12 maggio 2012 (consulta qui), che ha introdotto gli adempimenti di seguito sintetizzati.
Nuove iscrizioni (art. 2 del decreto attuativo)
Per esercitare l'attività di agente di affari in mediazione occorre presentare alla Camera di Commercio una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, contenente le autocertificazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l’esercizio della relativa attività. La S.C.I.A. deve essere presentata per via telematica all'Ufficio del Registro Imprese, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica e contestualmente ai modelli per gli adempimenti pubblicitari verso il Registro Imprese.
Va, quindi, utilizzato il modello “MEDIATORI” compilando la sezione SCIA e la sezione REQUISITI (vedi allegato al D.M. 26 ottobre 2011), disponibile direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb o programmi compatibili; la modulistica dovrà essere necessariamente allegata all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese in formato pdf/a.p7m e xml.p7m . (istruzioni per compilazione modulistica qui)
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio della provincia in cui si intende esercitare l'attività. La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda telematica al Registro Imprese ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif..
Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio attività economica di agente di affari in mediazione per la quale, ai sensi dell'art.19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e XML) disciplinati dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto graficamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale). Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.
ATTENZIONE: Non dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, spedizioniere, installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.
La Camera di Commercio segnala che, in relazione a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nei pareri rilasciati dalla Direzione Centrale Normativa all'interpello n. 954-364/2014 formulato da parte della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) e dalla Direzione Regionale Lombarda dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 904-682/2015 formulato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa per la presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese della SCIA per lo svolgimento delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, spedizioniere, installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio .
Per le società che intendono esercitare la mediazione, i requisiti devono essere posseduti, oltre che da tutti i legali rappresentanti, anche da tutti coloro che esercitano l’attività di mediazione per conto della società (dipendenti, collaboratori, preposti).
L’oggetto sociale della società deve esplicitamente comprendere l’attività di mediazione.
Se l'attività è esercitata in più sedi operative, è necessario presentare una S.C.I.A., nonchè nominare un soggetto in possesso dei requisiti di legge per ogni sede/UL.
Transito dal vecchio ruolo (art. 11 del decreto attuativo)
a) Imprese attive iscritte nell'ex Ruolo al 12/05/2012
Le imprese attive, iscritte nel soppresso Ruolo al 12 maggio 2012 hanno un anno di tempo (fino al 12 maggio 2013) per presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di aggiornamento/conferma dell’iscrizione al Registro delle imprese, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "MEDIATORI" in formato pdf/a.p7m e xml.p7m.
Decorso inutilmente il termine, l’ufficio del Registro delle imprese provvederà all’inibizione della continuazione dell’attività mediante provvedimento del Conservatore.
b) Persone fisiche iscritte nell'ex Ruolo ed inattive al 12/05/2012
Entro il medesimo termine (12 maggio 2013), le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, possono presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della “Comunicazione Unica” – l’istanza di iscrizione nell’apposita sezione REA, compilando la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI”. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale. Decorso inutilmente il termine, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA, ma conserva per quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto (fino al 12 maggio 2016) il requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.
Al fine di una regolare trasposizione delle posizioni dal soppresso Ruolo, l’ufficio procederà alla verifica della regolarità della documentazione presentata con particolare riferimento alla corretta compilazione della modulistica ed alle dichiarazioni sostitutive rese, nonché alla regolare iscrizione nell’ex Ruolo dell’impresa o della persona fisica.
Qualora si accerti la presenza di incongruenze, si provvederà a sospendere la pratica e a richiedere apposita documentazione al fine di regolarizzare la posizione. (istruzioni per compilazione modulistica qui).
Requisiti per l'esercizio dell'attività di agente d’affari in mediazione
a) requisiti generali:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero, se stranieri residenti in italia, possesso di permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro o familiari;
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili;
- titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (qualifica triennale conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, laurea).
b) requisiti morali (tutti, salvo riabilitazione):
- non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato per i reati elencati nell’art. 2 lettera f) della legge 39/89
- non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D.lgs.159/2011 (Codice antimafia); (scarica qui il modello antimafia)
b) requisiti tecnico-professionali
- avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di attività prescelto (vedi esame di idoneità);
oppure
- essere iscritto nel soppresso ruolo agenti di affari in mediazione (Attenzione: requisito valido fino al 12/05/2016)
oppure
- essere iscritto nell’apposita sezione Rea.
Il requisito professionale alternativo previsto dalla legge 57/2001 (Diploma di scuola secondaria superiore assieme a un periodo di praticantato di almeno dodici mesi continuativi e la frequenza di un corso di formazione professionale) non è ad oggi applicabile poiché il Ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il necessario regolamento.
Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero:
Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero (vedasi guida regionale dei titoli di studio)o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediatore è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Incompatibilità
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”. All'articolo 2 (rubricato "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione. Procedura di infrazione n. 2018/2175") è stata disposta la sostituzione del comma 3, dell'art. 5, della legge 3 febbraio 1989, n. 39* dal seguente:
L’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con:
- attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;
- attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione;
- esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione;
- situazioni di conflitto di interessi.
Anche dopo l’emanazione della alla nuova disciplina dettata dalla L. n. 37 del 3 maggio 2019 (Legge europea 2018) permane l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività professionale di agente di affari in mediazione con quella di amministratore condominiale.
Secondo il Ministero, comunque venga intesa l’attività di amministratore di condominio, il suo esercizio risulta incompatibile con l’esercizio dell’attività di agente di affare in mediazione. Lo stesso Ministero prende l’occasione per ricordare che lo svolgimento di attività incompatibili con quella di agente di affari in mediazione di cui alla ridetta legge n. 39/1989 determina, da parte degli uffici della Camera di Commercio, l’avvio della procedura di inibizione allo svolgimento di quest’ultima e la conseguente inibizione alla stessa. (vedi qui chiarimento Mise 2019)
(*Si ricorda che il comma 3 dell’art. 5, L. 39/1989 stabiliva che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.)
Polizza Assicurativa
Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
Il mediatore deve pertanto stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti con le caratteristiche di seguito indicate.
Ammontare minimo di copertura:
- Imprese individuali: 260.000 euro
- Società di persone: 520.000 euro
- Società di capitali: 1.550.000 euro
Le imprese di mediazione che esercitano l'attività in più settori tra quelli previsti dall'art. 3 del D.M. 452/90 (agenti immobiliari, agenti con mandato a titolo oneroso, agenti merceologici, agenti in servizi vari) devono assicurare separatamente, in un'unica polizza o in più polizze distinte, i rischi inerenti le diverse attività svolte.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo attività di mediazione.
Qualora un soggetto già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.
Tessera Personale di Riconoscimento
La Camera di Commercio rilascia a ciascun mediatore persona fisica o società, la tessera personale di riconoscimento già prevista dall’art.26 del DPR n.1926/1960. La tessera ha validità quattro anni dalla data di rilascio.
Le condizioni per ottenere il rilascio della tessera sono:
- attività di mediazione denunciata al Registro Imprese;
- deposito della modulistica che si utilizza e della polizza assicurativa stipulata.
Il rilascio della tessera non è ancora operativo: le modalità tecniche del rilascio sono in fase di sperimentazione.
Deposito moduli e formulari
Il mediatore che, per l’esercizio della propria attività, utilizzi moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso il Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
In ogni modello deve essere indicato il numero rea ed il codice fiscale dell'impresa.
Il D.M. 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, ha previsto la trasmissione soltanto tramite pratica telematica con la modalità della “Comunicazione Unica”, compilando la sezione “FORMULARI” del modello “MEDIATORI”.
Importante: il deposito dei formulari è adempimento da effettuare presso la sede legale dell'impresa, partendo dal presupposto che essi siano comuni a tutte le localizzazioni. Nel caso in cui l'impresa utilizzi moduli e formulari diversificati in localizzazioni svolgenti identica attività, gli stessi dovranno, invece, essere depositati presso la specifica localizzazione.
Poichè la sezione formulari del modello mediatore comprende poche righe, qualora l'impresa dovesse depositare più formulari si procede come segue:
- nel modello MEDIATORI - SEZ. FORMULARI inserire nella prima riga la dicitura: VEDI ELENCO ALLEGATO
- compilare l'elenco da allegare utilizzando l'apposito modello
- accertarsi che i singoli moduli contengano i dati dell'impresa (in particolare il numero REA ed il codice fiscale) ed allegarli alla pratica come "Allegati Registro Imprese", ciascuno sottoscritto digitalmente in formato PDF/A, identificandoli con codice documento C26-ALTRI ALBI E RUOLI
I diritti di segreteria da applicare sono i seguenti:
- imprese individuali: euro 18,00
- società: euro 30,00
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti
L'Ufficio Registro Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.(continua a leggere.....)
Sanzioni amministrative
Chiunque eserciti l’attività di mediazione senza essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di mediatore è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 7.500,00 ad un massimo di € 15.000,00 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite (art. 8 L. 39/1989, così come modificato dall'art. 1 comma 47 L. 296/2006).
Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 (art. 3, comma 5-bis, L. 39/1989).
L’agente che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati presso la Camera di Commercio competente per territorio, è punito con la sanzione amministrativa di € 1.549,37 (art. 21 comma 1 - DM 452/1990); se si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione di € 516,46 (art. 21 comma 2 - DM 452/1990).
Sanzioni penali
A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione per esercizio abusivo, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale nonchè l'art. 2231 del codice civile.
Sanzioni disciplinari
Secondo il D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 il mediatore che viola i suoi doveri e manca a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone è soggetto a sanzioni disciplinari (artt. 18, 19 e 20).
Il soggetto pubblico o privato, che ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare per un agente d’affari in mediazione può presentare una segnalazione debitamente circostanziata e documentata alla Camera di Commercio - Servizio Registro Imprese/REA.