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Agenti e rappresentanti di commercio

pubblicato il 27/10/2008 11:00, ultima modifica 07/06/2021 16:57

Dall' 8 maggio 2010 con l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 è stato soppresso il Ruolo degli Agenti e rappresentanti. Con la Segnalazione Certificata di inizio attività l'attività può essere esercitata dalla data di presentazione alla Camera di commercio della segnalazione corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge 204/1985, (la data di inizio dell'attività deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.).

ATTENZIONE: Questa Camera di Commercio ha avviato un’azione di verifica generalizzata  della permanenza  dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività  di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e per tutti i soggetti che svolgono l’attività per conto delle imprese stesse. (QUI LE ISTRUZIONI E LA MODULISTICA)

Agenti e rappresentanti di commercio: il 12 maggio 2017 è stato l'ultimo giorno per poter utilizzare l'iscrizione nel soppresso ruolo come requisito valido per iscriversi al REA e poter esercitare la propria attività.

Definizione

Per agente di commercio si intende colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Per rappresentante di commercio si intende colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
In caso di agente o rappresentante di commercio di oggetti preziosi occorre produrre in aggiunta, a quanto sopra indicato, la Licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 127 T.u.l.p.s..

GUIDA AGENTI DI COMMERCIO

Disposizioni transitorie

Il D.m. 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina all'art. 10 le norme transitorie per  il passaggio di tutte le posizioni iscritte nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per i soggetti che svolgono l'attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).
Il suddetto aggiornamento dovrà avvenire tramite apposita denuncia da presentarsi da parte degli interessati mediante la procedura ComUnica. A tal fine le imprese (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare entro il 12/05/2013 un'istanza telematica con allegato il modello “ARC” sezione "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione alla continuazione dell'attività. Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti (dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza per l'impresa stessa.
Le persone fisiche iscritte al Ruolo che alla data del 12 maggio 2012 non svolgono attività, entro 12/05/2013, potranno presentare un'istanza telematica utilizzando la procedura ComUnica con allegato il modello “ARC” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.
Decorso tale termine non potranno più chiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del Rea.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Soggetti che devono possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività

Impresa individuale: il titolare, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa individuale.
Società: tutti i legali rappresentanti dell’impresa, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta l'iscrizione (modello UL a cui aggiunge il modello ARC sezione Anagrafica Impresa-Scia) per ciascuna di esse e nomina almeno un soggetto (modello INT P allegando "Intercalare Requisiti"), amministratore o preposto in possesso dei requisiti allo svolgimento dell’attività.

 

Requisiti personali e morali

  • avere raggiunto la maggiore età;
  • per i cittadini extracomunitari residenti in Italia: essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (anche in attesa di occupazione), o per lavoro autonomo o per motivi familiari;
  • non essere dipendente da persone, associazioni o Enti Pubblici o privati, tranne il caso di chi effettua un part-time non superiore al 50% in un ente pubblico;
  • non svolgere attività per le quali è o era prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori.
  • non essere interdetto, inabilitato, non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione previste del D.lgs.159/2011 (Codice antimafia); (scarica qui il  modello antimafia)


Requisiti professionali

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
  • oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque ("esperienza professionale") alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria).
  • oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
  • essere iscritto nel soppresso ruolo agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 12/5/2017)
  • essere iscritto nell’apposita Sezione Speciale Rea.


L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato  provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero:

Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di agente e rappresentante è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

Documentazione da produrre

L'impresa che intende svolgere l'attività di agente e rappresentante di commercio deve presentare utilizzando la procedura della "Comunicazione Unica" e Starweb (non Fedra plus), o software compatibile, una pratica telematica al Registro delle Imprese del luogo dove intende svolgere l'attività. Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif..

  • Modello – ARC  (formati PDF/A.P7M e XML.P7M) da compilarsi utilizzando StarWeb (o software compatibili) per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
  • Modello integrativo al modello ARC- sezione requisiti (ATTENZIONE trattasi di modello integrativo, e non sostitutivo, del MOD ARC C34 per la dimostrazione del possesso del requisito professionale inerente l'attività svolta )
  • Modello Intercalare REQUISITI (formati PDF/A.P7M e XML) da compilarsi utilizzando StarWeb (o software compatibili),solo  per l’indicazione dei requisiti posseduti da ogni altro soggetto che svolge a qualsiasi titolo l’attività di agente per conto dell’impresa Copia del Contratto di agenzia (art. 1742 del cod. civ.) in formato PDF/A.

 

Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio attività economica di agente di commercio per la quale, ai sensi dell'art.19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA in formato PDF/A.p7m e  XML) disciplinati dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto graficamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (nei casi in cui i soggetti sottoscrittori non sono in possesso di un dispositivo di firma digitale). Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.

 

Attenzione: Non dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, spedizioniere, installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.

La Camera di Commercio segnala che, in relazione a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nei pareri rilasciati dalla Direzione Centrale Normativa all'interpello n. 954-364/2014 formulato da parte della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania (CIDEC) e dalla Direzione Regionale Lombarda dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 904-682/2015 formulato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, non è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa per la presentazione all'ufficio del Registro delle Imprese della SCIA per lo svolgimento delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, spedizioniere, installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio .

Modifiche

L'agente e rappresentante di commercio (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute, in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall'evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un'istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “ARC” e la sezione “Requisiti”.

Iscrizione nell'apposita Sezione Rea

L'iscrizione nella sezione Rea, di cui all'art. 74 c. 5 del D.lgs.59/2010, ha lo scopo di iscrivere e pubblicizzare nel repertorio tutti i soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un impresa.
Tali soggetti devono richiedere l'iscrizione, entro 90 giorni dalla cessazione (dimissioni, recesso, licenziamento, cessata attività da parte dell'impresa per la quale lavorava) a pena di decadenza.
A tal fine occorre allegare alla modulistica di base (I1-S5-UL) il modello ARC sezione "Iscrizione apposita sezione (a regime)".
I soggetti iscritti nella sezione sono tenuti a pagare il Diritto annuale, la prima scadenza è prevista entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione.
Qualora tali soggetti inizino l'attività di impresa in qualità di imprenditore individuale o legale rappresentante o dipendente ecc., sono tenuti alla cancellazione dalla sezione “speciale Rea”. Tale cancellazione deve essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della S.c.i.a per comunicare l'inizio attività dell'impresa. A tal fine occorre allegare alla modulistica di base  il modello ARC sezione "Requisiti".

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della S.c.i.a., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa l'esercizio dell'attività in oggetto nonchè di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.
Se si accerta la sopravvenuta mancanza di un requisito l'ufficio avvia la procedura di inibizione alla continuazione dell'attività, con conseguente cessazione d'ufficio della stessa, salvo l'avvio di altri procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI (l’elenco non è tassativo: il Ministero della Pubblica istruzione è competente per ogni aggiornamento)

POSSESSO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE - 3 anni – (addetto alla contabilità d’azienda; addetto alla segreteria d’azienda; addetto alle aziende di spedizione e trasporto; addetto alla conservazione dei prodotti alimentari; addetto agli uffici turistici; addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo; operatore della gestione aziendale; operatore dell’impresa turistica).

POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITA’ AD INDIRIZZO COMMERCIALE -5 anni - (ragioniere e perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; ragioniere ad indirizzo mercantile; ragioniere e perito commerciale programmatore; perito turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; analista contabile; segretario di amministrazione; operatore commerciale; operatore commerciale dei prodotti alimentari; operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; analista contabile ad indirizzo informaticogestionale; tecnico dei servizi turistici; tecnico della gestione aziendale; tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico impresa turistica).

POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MATERIE COMMERCIALI O GIURIDICHE (giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economico-marittime, statistica, sociologia, economia politica,economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative).

 

Riferimenti normativi

Legge n. 204 del 3 maggio 1985. Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio.
D.L. 4-7-2006 n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
D.M. 26-10-2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

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