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Trasferimento quote di s.r.l.

pubblicato il 18/02/2009 09:40, ultima modifica 12/09/2013 09:17

depositati a cura degli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'art.36 comma 1 bis D.L. 112/08 convertito con L. n.133/2008,  prevede che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del c.c. può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro  trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della L.n.340/2000... Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti del presente comma.”

Tale disposizione introduce una modalità alternativa per l’iscrizione nel Registro  delle Imprese dell’atto di trasferimento quote delle società a responsabilità limitata.

Oltre al procedimento previsto dall’art.2470 del c.c. con atto depositato a cura del notaio autenticante, si prevede ora la possibilità di redigere un atto  di trasferimento in modalità esclusivamente “informatica” con l’utilizzo della firma digitale delle parti, da depositare entro 30 giorni a cura di un intermediario abilitato.

Intermediari abilitati

L'art. 31, comma 2 quater della L. 340/2000 individua quali intermediari abilitati esclusivamente gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall’art.78, comma 1, del D.Lgs n.139/2005, detta competenza deve intendersi in capo ai soli iscritti nella sezione A - commercialisti dell’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

 

Conferimento dell’incarico

L’incarico che le parti conferiscono al commercialista per il deposito della richiesta di iscrizione dell’atto va documentato mediante “autocertificazione” e "dichiarazione" resa nel modello NOTE (allegato alla modulistica di base).

 

Esempio di autocertificazione (da inserire esclusivamente nel caso in cui non si adotti una firma digitale rilasciata dal CNDCEC, con attestazione del ruolo)

 “il sottoscritto dott/rag……, nato a ……il ….., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali disposte dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000 a carico di chi dichiara il falso o esibisce un atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, e consapevole del fatto che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara:

  1. di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di …..n…..;
  2. di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione;

 

 Esempio di dichiarazione

“Il sottoscritto dichiara di aver effettuato i controlli previsti nelle circolari del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n.5/IR del 18 settembre 2008 e n. 6/IR del 22 ottobre 2008 al fine di garantire la regolarità sostanziale del trasferimento, in relazione ai seguenti elementi:

a)      identità e capacità di agire delle parti nonché, nel caso di soggetti diversi delle persone fisiche, sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza;

b)      titolarità, da parte del disponente, dei beni o dei diritti oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all’eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;

c)      non contrarietà dell’atto all’ordine pubblico e al buon costume

d)      sussistenza delle condizioni per il trasferimento della partecipazione ai sensi dell’art. 2469 c.c. (prelazione, gradimento, intrasferibilità ecc.)”

Forma dell’atto

L’atto di trasferimento delle partecipazioni deve avere le caratteristiche di atto informatico non modificabile. Il formato standard riconosciuto a livello internazionale con queste caratteristiche, oltre che per la conservazione a lungo termine è il PDF/A (standard ISO 19005-1:2005)

Per la creazione del formato pdf/A si rimanda alla sezione: "Pdf/A per gli atti soggetti a iscrizione e deposito"

Firma digitale e marcatura temporale

(art. 3.1 lettera b  D.M. 23 gennaio 2004)

Dopo la conversione del file in formato PDF/A occorre l’apposizione della firma digitale, con certificato di sottoscrizione valido, di tutti i comparenti (parti contraenti oltre che altri soggetti che manifestano il consenso, quali ad esempio soci che rinunciano al diritto di prelazione ecc.).

Non è assolutamente ammessa la presentazione di atto redatto su carta con firma autografa acquisito tramite scanner.

Al fine di attribuire data certa all’atto è necessario che venga apposta la marcatura temporale tramite il software di firma digitale. Essa consiste nell’associare una data e un’ora certe, opponibile a terzi, ad un documento informatico. Il servizio di marcatura temporale viene di regola eseguito dai certificatori accreditati consultabili dalla sezione del sito del CNIPA.

 L’utilizzo del servizio di marcatura tramite “Dike” prevede l’acquisto preventivo delle relative marche, effettuabile tramite il sito Infocert (voce firma digitale) http://ebusiness.infocert.it/

La marcatura temporale va effettuata dopo che sono state apposte tutte le firme digitali dei comparenti (all’atto dell’apposizione dell’ultima firma digitale può essere utilizzata la funzione “marca e firma” del software Dike). 

Imposta di registro e procedura per la registrazione all’Agenzia delle Entrate

L’atto è soggetto all’assolvimento dell’imposta di registro in termine fisso. Il Registro delle Imprese non può ricevere atti soggetti ad imposta di registro che non siano stati preventivamente registrati.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell’atto restituisce al professionista un file digitale in formato ".rel.p7m".

Tale file rappresenta l’atto registrato.

Composizione della pratica

La richiesta di iscrizione deve essere presentata in via telematica con compilazione del modulo S.

Codice atto: A18

Codice forma atto: S (forma scritta)

Data atto: deve coincidere con la marcatura temporale.

Sono inoltre necessari i dati relativi alla registrazione del documento, oltre che la compilazione dei campi relativi alla quota e all’identificazione del cedente e cessionario.

Al modulo S deve essere allegato il modello Note nel quale inserire la dichiarazione di cui al paragrafo “Conferimento dell’incarico”.

Alla pratica così composta va inoltre allegato l’atto di trasferimento firmato digitalmente e marcato temporalmente (estensione rel.p7m). 

Il file nel formato “.rel.p7m” sarà automaticamente gestito dal sistema e permetterà la visualizzazione dell’atto di cessione firmato digitalmente dalle parti e la ricevuta dell’avvenuta registrazione al competente ufficio delle Entrate.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Il deposito dell’atto è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 90,00 (invio telematico), € 120,00 (su supporto informatico ) e sconta l’imposta di bollo di € 65,00.

Sanzioni

La norma prevede il deposito dell’atto di trasferimento entro trenta giorni a cura dell’intermediario abilitato.

Nel caso di richiesta di iscrizione invita oltre i 30 giorni dalla data dell’atto, documentata dalla marca temporale, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2194 c.c. in capo al commercialista (da un minimo di € 10 ad un massimo di € 516)

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