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Imprese di pulizia - fasce di classificazione

pubblicato il 09/03/2010 17:30, ultima modifica 07/05/2020 16:25

ATTENZIONE: La segnalazione certificata di inizio/modifica/cessazione di attività di PULIZIE deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune competente (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza

 

La Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha riformulato l'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo la SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività.

 

Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono soggette ad una SCIA che va presentata all'ufficio SUAP competente per territorio, che inoltrera' la documentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio per i controlli di competenza.

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dovrà, (v., anche, l'art. 25, c. 3 del decreto legislativo n. 59 del 2010), essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall'articolo 11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994.

A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dall’art. 2 comma 3 del D.M. 7/7/97 n. 274, pertanto per tali attività non è necessario nominare un responsabile tecnico.

Lo svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione rimane invece subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n. 274.

Requisiti morali (richiesti al titolare dell'impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società)

  • non avere subito sentenza penale definitiva di condanna o non avere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
  • non avere subito o avere in corso procedura fallimentare
  • non essere attualmente o essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione (leggi 27.12.1956 n.1423, 10.2.1962 n. 57, 31.5.1965 n. 575 e 13.9.1982 n. 646), e successive modificazioni, o non avere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
  • non avere pronunciata a proprio carico sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale
  • non avere accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa

Requisiti economico-finanziari (richiesti all'impresa)

  • Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa
  • Esistenza di almeno un conto corrente bancario
  • Assenza di protesti

Requisiti tecnico-organizzativi (richiesti al responsabile tecnico solo per esercizio di attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione)

ll requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare).

Il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
  • diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività
  • attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere
  • assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni in un'azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato).

Si riportano, a titolo esemplificativo, un elenco di titoli di studio che possono essere ritenuti idonei per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (N.B. I TITOLI NON CONTEMPLATI IN QUESTO ELENCO DEVONO ESSERE SEMPRE PREVENTIVAMENTE VALUTATI DALL’UFFICIO PREPOSTO)

LAUREA: in chimica, in medicina, in farmacia, in biologia, in veterinaria, in ecologia in ingegneria chimica.

DIPLOMA: Perito chimico, Perito in chimica industriale, Agrotecnico, Geometra (in quanto hanno nel programma tre anni di chimica), Ragioniere e perito merceologo, Liceo classico e liceo scientifico (in quanto hanno nel programma due anni di chimica), Perito per l’industria tintoria.

Può essere nominato responsabile tecnico:

  • il titolare di un'impresa individuale
  • il legale rappresentante di una società
  • il socio di una Snc anche non amministratore
  • un dipendente dell'impresa
  • un collaboratore familiare.

Procedura di iscrizione

Nuovi accordi in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati. Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A.

Con un Accordo, il 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA relativi :

  1. pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Per tali ragioni a far tempo dal 23/04/2018 il Registro Imprese – REA non accetterà per la denuncia di inizio /modifica/ cessazione delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione la modulistica camerale.

Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento.

Le imprese individuali e le società artigiane e non artigiane devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL  alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif..

L’impresa che ha le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, una volta presentata al Registro delle Imprese la segnalazione certificata di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, dovrà poi presentare  all' Albo provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione.

L'amministrazione ha  60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

N.B. l'Ufficio notifica all'impresa un formale provvedimento di rifiuto, totale o parziale, solo nel caso in cui non si riscontri il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi interessate.

Fasce di Classificazione

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono presentare domanda di iscrizione, in una delle seguenti fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

  • fascia  a)  fino a   € 51.646,00
  • fascia  b)  fino a   € 206.583,00
  • fascia  c)  fino a   € 361.520,00
  • fascia  d)  fino a   € 516.457,00
  • fascia  e)  fino a   € 1.032.914,00
  • fascia  f)  fino a   € 2.065.828,00
  • fascia  g)  fino a   € 4.131.655,00
  • fascia  h)  fino a   € 6.197.483,00
  • fascia  i)  fino a   € 8.263.310,00
  • fascia  l)  oltre    € 8.263.310,00

L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere di almeno 30.987,41 euro.

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

  • aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione
  • avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.

L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:

  • copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770
  • l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.

L'impresa deve fornire inoltre:

  • l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
  • dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.

Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

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