Facchinaggio
pubblicato il
26/11/2009 14:40,
ultima modifica
26/08/2019 18:10
Le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio per conto terzi sono soggette alla disciplina della L. 57/2001 ATTENZIONE: La segnalazione certificata di inizio/modifica/cessazione di attività DI FACCHINAGGIO deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune competente (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenzaDefinizioneA partire dal 31/07/2010 la Dichiarazione di inizio attività viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di inizio attività(S.C.I.A.) in seguito alla modifica dell'art. 19 della Legge 241/1990 effettuata con Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010. Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le seguenti attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999):
Le attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche e sono comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.. Le attività prese in considerazione sono quelle affidate esclusivamente in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi. Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:
Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:
Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dell'attività di facchinaggio sottoposta alla disciplina della L. 57/2001, vedi la circolare del Ministero Attività Produttive n. 3570 del 2003. Requisiti per lo svolgimento della attivitàRequisiti di capacità economico-finanziaria
Requisiti di onorabilità
Sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandatari di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40/2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, l'esercizio dell'attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto nè al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Procedura di iscrizioneNuovi accordi in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati. Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A. Con un Accordo, il 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA relativi :
Per tali ragioni a far tempo dal 23/04/2018 il Registro Imprese – REA non accetterà per la denuncia di inizio /modifica/ cessazione delle attività di facchinaggio la modulistica camerale. Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento. Le imprese individuali o le società artigiane e non artigiane devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività va presentata all'ufficio SUAP competente per territorio, che inoltrera' la documentazione al Registro Imprese della Camera di Commercio per i controlli di competenza il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL . Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif.. L’impresa che ha le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, una volta presentata al Registro delle Imprese la segnalazione certificata di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, dovrà poi presentare all'Albo provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione. Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da: Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica, possibilmente in unico file, in formato PDF/A.P7M. Informazioni aggiuntive Hanno senz'altro titolo ad esercitare l'attività di facchinaggio:
La procedura per il riconoscimento dei requisiti viene attivata solo quando si avvia una nuova impresa. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla titolarità dell'impresa non comportano, pertanto, una ulteriore procedura. L'impresa (società o imprenditore individuale) che assume l'esercizio di una attività di facchinaggio e movimentazione merci già attiva a seguito di
se prosegue o riprende la stessa attività, deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo allegando il Modello dell’attività di facchinaggio In ogni caso l'impresa può dichiarare una data compatibile con l’evento successorio e non è necessaria la coincidenza tra data di inizio e data di presentazione della domanda. Fasce di ClassificazioneTutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le fasce di classificazione sono le seguenti:
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47. All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. RegolarizzazioneIl 02.03.2004 scadeva il termine per presentare al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane la documentazione per la regolarizzazione delle imprese che, all’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221/2003 (04.09.2003), risultavano già iscritte per l’esercizio delle attività di facchinaggio. L’art. 14 del D.M. 221/2003 prevedeva che le imprese già operanti nel settore al 04.09.2003 e che avessero presentato la regolarizzazione potessero proseguire l’esercizio dell’attività per i due anni successivi all’entrata in vigore del regolamento (fino al 04.09.2005) anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) (patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale al 31.12 dell'anno precedente) e all'art. 6 (capacità tecnico organizzativa). La presentazione della denuncia di regolarizzazione in parola consente all’impresa di inquadrarsi nell’ambito di una delle tre fasce di classificazione per volume d’affari, in mancanza della quale non è permesso stipulare contratti inerenti le prestazione di facchinaggio, ed evita l’attivazione del procedimento diretto alla cancellazione d'ufficio dell’attività di facchinaggio. Avvertenze per i committentiI committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. |
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