Commercio all'ingrosso
pubblicato il
22/10/2008 12:15,
ultima modifica
26/08/2019 18:06
La Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha riformulato l'art. 19 della legge n. 241/1990 introducendo la SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività ATTENZIONECon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso. Dal 01/07/2017 per iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza. Nuovi accordi in Conferenza unificata per l'adozione di moduli unificati e semplificati. Procede il costante lavoro del Governo e delle Regioni per la unificazione e la semplificazione della modulistica utilizzata da imprese e cittadini per presentare domande, segnalazioni e comunicazioni alla P.A. Con un Accordo, il 22 febbraio 2018 sono stati approvati i nuovi moduli SCIA relativi :
Per tali ragioni a far tempo dal 23/04/2018 il Registro Imprese – REA non accetterà per la denuncia di inizio /modifica/ cessazione delle attività di commercio ingrosso la modulistica camerale. Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento. Vedi anche REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE DAL 01/07/2017
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione (Art. 4 - D.Lgs. 114/'98). Non sono quindi commercianti all'ingrosso coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione. Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif.. Alla modulistica del Registro delle Imprese, con cui l'impresa denuncia l'inizio dell'esercizio del commercio all'ingrosso, devono essere allegati i modelli "commercio ingrosso" per l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, da parte del titolare di impresa individuale, di tutti i soci di società di persone, dei soci accomandatari della s.a.s., dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.(scarica modello).
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Con l'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.gls. 147/2012 l'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso del settore alimentare e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Per la trasmissione telematica, i modelli "commercio ingrosso" devono essere acquisiti tramite scanner ed allegati alla pratica, possibilmente in unico file, in formato in PDF/A, firmato digitalmente da chi presenta la pratica. Il modello SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) da allegare alla pratica deve essere codificato utilizzando il codice: C25 L'amministrazione ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, per inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima. Prima con la Circolare del Servizio Programmazione della Distribuzione commerciale della Regione Emilia Romagna del 28/12/2010 n. 322017, poi con il D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012, è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, inizialmente previsto dall'art. 26 secondo comma del D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge regionale n. 14/1999. |
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