Autoriparazione
pubblicato il
22/10/2008 11:15,
ultima modifica
24/01/2022 13:34
Le attività di autoriparazione sono disciplinate dalla Legge 122/1992 che richiede il possesso da parte del titolare o del preposto di requisiti personali e professionali. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 (S.O. n. 52), del D.Lgs. 25/11/2016 n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/2015, n. 124", a decorrere dall’ 11/12/2016 sono entrate in vigore nuove disposizioni che riguardano, tra le altre, anche le attività di autoriparazione e commercio ingrosso. Dal 01/07/2017 per iniziare l'attività di autoriparatore occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA UNICA e/o CONDIZIONATA) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP), che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza. Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento. Vedi anche REGIMI AMMINISTRATIVI ATTIVITÀ ECONOMICHE DAL 01/07/2017.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE: (scarica qui). La documentazione deve essere prodotta in formato pdf/A.p7m. Per dimostrare di aver acquisito la competenza necessaria la persona allega all'istanza il modello di "dichiarazione del possesso dei requisiti per l'attivita' di meccatronica ” solo in caso di superamento con esito positivo del corso compensativo (40 ore)Per le imprese che ad oggi risultano ancora abilitate per la sola sezione meccanica-motoristica e/o elettrauto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione. Visto il parere del Mise del 05/04/2018 a far tempo dal 16/04/2018 il Registro delle Imprese – REA non valuterà più, per il possesso dei requisiti tecnico professionali ai fini della regolarizzazione per il riconoscimento della sez. meccatronica, le fatture rilasciate dalle imprese di autoriparazione. Si ricorda che a decorrere dal 15 ottobre 2017 il Registro delle Imprese di Parma e l’Albo delle Imprese Artigiane non rilasceranno le abilitazioni parziali alla sola “meccanica e motoristica” e/o all’attività di “elettrauto”, per le imprese che non possiedono tutti i requisiti per lo svolgimento dell’attività di “meccatronica”.
DefinizioneAl fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di autoriparazione prescrivendo il possesso di una serie di requisiti tecnico-professionali e personali in capo all'imprenditore o a persona da lui preposta all'esercizio dell'attività, nonchè requisiti di natura tecnico-organizzativa.
A partire dal 31/07/2010 la Dichiarazione di inizio attività viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di inizio attività(S.C.I.A.) in seguito alla modifica dell'art. 19 della Legge 241/1990 effettuata con Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010. L’attività di autoriparazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R n. 558/99 art. 10. Gli autoriparatori soggetti alla disciplina della L. 122/92 sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
L'autoriparazione ex lege 122/92 si distingueva nei settori:
E' necessario il possesso dei requisiti anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno. Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione
1. Requisiti tecnico professionali Si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partepazione solo se trattasi di persona giuridica) e che sia in possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85. ATTENZIONE : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, della L. 10/12/2014, n. 183” , in vigore dal 25 giugno 2015. In particolare l’art. 53 del citato decreto, ha innovato la nozione di associazione in partecipazione modificando il secondo comma dell’art. 2549 c.c., e stabilendo che se l’associato è una persona fisica il suo apporto “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”. Art 53. Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro 1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»; b) il comma terzo e' abrogato. 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 2. Requisiti personali Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti:
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare. 3. Requisiti riferiti a locali e attrezzature La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
La Legge 224 dell'11 dicembre 2012 in vigore dal 5 gennaio 2013
Con l'entrata in vigore il 05/01/2013 della L. 224 del 11 dicembre 2012 recante "Modifica all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" l'attività di autoriparazione si distinguerà nelle attività di:
Norme transitorie
Ai sensi dell'art. 3 della L. 224/2012 le imprese che, al 5 gennaio 2013, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Conversione meccatronica
Si informa che il giorno 12 settembre 2014 si è proceduto alla conversione massiva nella nuova sezione "meccatronica" dei requisiti delle imprese iscritte al registro delle imprese e attive per l'attività di "autoriparazione" e abilitate sia alla sezione "elettrauto" sia alla sezione "meccanica motoristica". Terminati i lavori di conversione, per i casi dubbi, l'Ufficio si riserva di contattare le imprese per eventuali richieste di regolarizzazione.
Procedura per l'avvio dell'attivita'
Le imprese individuali o le società artigiane e non devono presentare contestualmente alla pratica di iscrizione e/o di inizio attività una SCIA -Segnalazione certificata di inizio attività - in formato PDF/A.p7m per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal SUAP competente. Si precisa che l'inizio della suddetta attività deve essere contestuale all'invio della pratica all'ufficio ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ.modif..
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