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Export: novità per chi esporta verso TURCHIA, EGITTO E GRAN BRETAGNA

pubblicato il 13/07/2021 14:25, ultima modifica 14/07/2021 15:17

TURCHIA: le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato ATR non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine. EGITTO: istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali. GRAN BRETAGNA: indicazioni riguardanti le formalità per l'esportazione nel Regno Unito di prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale a partire dal 1 ottobre 2021, oltre a registrazione in Traces NT degli stabilimenti produttori di alimenti composti interessati all’export

 

TURCHIA  -  niente Certificato di Origine per le merci provenienti da UE che viaggiano con ATR. Il Ministero del commercio turco ha inviato una nota alla Commissione europea il 22 giugno 2021 per chiarire nuovamente che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato ATR non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine. In tal senso è stata emanata una nuova comunicazione all'Amministrazione doganale turca lo scorso 18 giugno 2021, invitando le Dogane a limitare la richiesta di certificati di origine ai pochi casi inerenti merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, laddove fosse necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull'origine dei beni. Resta inteso che - su richiesta dell'impresa - è possibile il rilascio di certificati di origine a destinazione Turchia, ma sarà utile chiarire che tali certificati non sono di norma necessari per l'esecuzione delle operazioni doganali di importazione, mentre - al contrario - è necessario produrre il certificato ATR. Si informa inoltre che nel corso degli incontri a livello europeo era  stato confermato che la richiesta di specificare obbligatoriamente lo Stato membro dell'Unione poteva considerarsi altrettanto superata, ritenendo sufficiente, eventualmente, la menzione "Unione europea". Nota del Ministero del commercio turco

 

 

EGITTO - ACI, Advanced Cargo Information: nuova formalità per l'importazione in Egitto. La legge doganale egiziana n. 207 del 12 novembre 2020 ha istituito il sistema "ACI - Advanced Cargo Information", volto alla dematerializzazione delle procedure doganali ed alla facilitazione degli scambi commerciali. Il sistema ACI prevede che l'importatore fornisca una pre-dichiarazione relativa alla spedizione (ACID - Advanced Cargo Information Declaration), in vigore in due fasi: la fase pilota avviata il 1 aprile 2021; la fase operativa obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2021. In sede di prima applicazione, sia nella fase pilota che in quella obbligatoria dal 1° ottobre 2021, la nuova procedura coinvolgerà solo le merci in ingresso attraverso i porti marittimi. Successivamente, la procedura verrà applicata anche agli aeroporti e ai punti di ingresso terrestri. Tutti i dati e i documenti relativi all'operazione di esportazione, incluse la fattura commerciale e la polizza di carico, devono essere trasmessi almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese di provenienza. La trasmissione avviene elettronicamente tramite la piattaforma Cargo X. L'importatore dovrà inserire le informazioni ricevute nel sito dello "sportello unico nazionale per l'agevolazione del commercio estero egiziano - nafeza": (https://www.nafeza.gov.eg/en). Una volta caricati tutti i dati richiesti, l'importatore riceverà un numero ACID che dovrà comunicare al suo corrispondente, affinché possa riportarlo nei vari documenti di esportazione. I documenti così compilati devono accompagnare il carico ed essere presentati alle autorità doganali dal vettore. In caso contrario, la merce non può essere sdoganata e sarà respinta al mittente. Se richiesto, il numero ACID può essere inserito nel certificato di origine nella casella 5 "osservazioni". Tutte le informazioni sono disponibili anche nella relativa scheda Paese Egitto di Schedeexport: (http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_schedepaese&task=scheda_export&tab=3&id=220&Itemid=4067&lang=it)

 

 

GRAN BRETAGNA - BREXIT - Animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale: formalità per l'esportazione.  Il Ministero della Salute con comunicazione del 24/06/2021 ha fornito indicazioni riguardanti le formalità per l'esportazione nel Regno Unito di prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, oltre che animali vivi e prodotti animali a partire dal 1 ottobre 2021.Gli accordi definiti dalla Brexit prevedono, oltre alla presentazione delle relative certificazioni sanitarie  (i cui modelli sono reperibili sul sito informativo Traces Classic) anche che gli stabilimenti produttori siano registrati nel nuovo sistema Traces NT. Si ricorda che l'obbligo di accompagnare le esportazioni verso il Regno Unito dei prodotti sopra menzionati con le prescritte certificazioni sanitarie scatterà dal prossimo 1 ottobre 2021. Entro il medesimo termine gli elenchi degli stabilimenti autorizzati alle suddette procedure di export devono essere reperibili direttamente sul nuovo sistema Traces NT. E' necessario quindi provvedere per tempo alla registrazione degli stabilimenti esportatori su detto sistema informativo. Le istruzioni operative diffuse dal Ministero della Salute per la registrazione sono reperibili a questo link

GRAN BRETAGNA - BREXIT. Aggiornamenti 14 luglio 2021. Scopri gli ultimi importanti aggiornamenti diffusi dal Ministero della Salute riguardanti la registrazione in Traces NT degli stabilimenti produttori di alimenti composti interessati all’export verso Regno Unito-UK (GB): NOTA N. 1 - NOTA N. 2 "Consulta il diagramma informativo su come esportare alimenti composti in UK"

 

 

 

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