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Le clausole di conciliazione

Le clausole di conciliazione


Per facilitare il tentativo di conciliazione può risultare utile inserire nel contratto un'apposita clausola.

Con la clausola di conciliazione, i contraenti stabiliscono di esperire, davanti ad un soggetto determinato o determinabile, per esempio proprio la Camera di commercio, un tentativo per conciliare la controversia che potrà insorgere tra loro, prima di passare alla eventuale fase contenziosa. L'accordo, che esplica i propri effetti sul piano negoziale, è assimilabile al c.d. pactum de non petendo, e cioè ad una obbligazione comportante la temporanea rinuncia ad azionare in giudizio le pretese derivanti dal contratto.

Diversamente dalla clausola compromissoria, infatti, le parti non intendono derogare alla autorità giudiziaria, affidando a terzi il compito di risolvere la lite in termini vincolanti per le parti stesse, ma convengono esclusivamente di ritrovarsi in sede non contenziosa per tentare di percorrere strade alternative alla giustizia amministrata dai giudici.

Diamo qui di seguito due esempi di clausola conciliativa: la prima prevede solo il tentativo di conciliazione, la seconda contiene anche una clausola compromissoria prevede cioè l'accordo di ricorrere all'arbitrato (amministrato dalla Camera arbitrale della Camera di commercio) in caso di fallimento della conciliazione. A seguire riportiamo le clausole societarie (per statuti e atti costitutivi) conformi alle nuove previsioni stabilite dalla riforma del diritto societario.

 

Clausola 1 (solo conciliazione):

tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di commercio di Parma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare.

 

Clausola 2 (conciliazione + arbitrato):

tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di commercio di Parma, il cui Regolamento si dichiara di conoscere ed accettare. Qualora fallisca il tentativo di conciliazione, qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - sarà risolta mediante arbitrato (rituale/ irrituale), in conformità del regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Parma, da n. (uno/ tre) arbitro/i nominato/i secondo detto regolamento, che le parti dichiarano di accettare. L'arbitro/i deciderà secondo (diritto/equità).

 

Clausola per le controversie in materia  societaria (solo conciliazione):

tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. del decreto legislativo n. 5/2003.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

 

Clausola per le controversie in materia  societaria (conciliazione + arbitrato):

tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del decreto legislativo n. 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio di Parma, che provvederà alla nomina di un collegio di un/tre arbitro/i nominato/i dalla Camera arbitrale stessa (*)

 (*) già in sede di redazione della clausola si deve optare per l’arbitro unico o per il collegio di tre arbitri  (art.34 co.2 decreto legislativo n. 5/2003).