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La procedura arbitrale e i costi

La procedura arbitrale e i costi

La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve presentare domanda alla segreteria della Camera arbitrale, che provvede a trasmetterla alla controparte entro i 10 giorni successivi.

La controparte ha 30 giorni dal ricevimento per depositare la propria risposta e l’eventuale domanda riconvenzionale.

Domanda e risposta devono essere redatte come previsto rispettivamente dall’art.21 e dall’art.22 del Regolamento arbitrale.

Le parti possono prevedere che la controversia sia decisa da un arbitro unico o da un collegio di 3 o più arbitri.

L’arbitro unico in mancanza di accordo tra le parti  è nominato dal Consiglio arbitrale. Il Collegio arbitrale invece, salvo diverso accordo delle parti, è costituito da due arbitri designati da ciascuna delle due parti e da un terzo arbitro, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio arbitrale.

In assenza di una comune previsione delle parti, la sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera arbitrale di Parma (che ha sede nella Camera di commercio) salvo che il Consiglio arbitrale, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell'arbitrato, non fissi una sede diversa.

Gli arbitri, inoltre, possono prevedere di svolgere in luogo diverso dalla sede udienze o singoli atti del procedimento.

Nel corso della procedura, l’arbitro può:

  • disporre l’assunzione di mezzi di prova sia su richiesta della parte che d’ufficio;
  • sentire testimoni;
  • nominare consulenti tecnici d’ufficio.

 

Il procedimento si conclude con un provvedimento finale denominato “lodo” che è deliberato dagli arbitri e deve essere depositato presso la segreteria entro 6 mesi dalla prima udienza. Il termine di 6 mesi può essere prorogato per giustificato motivo solo dal Consiglio arbitrale e nei modi previsti dall'art. 6 del Regolamento arbitrale.

A  meno che non vi sia diversamente previsto dalle parti, l’arbitrato gestito dalla Camera arbitrale di Parma è rituale. Il che significa che il lodo può, su iniziativa di una o entrambe le parti, essere dichiarato esecutivo dal Tribunale ed acquisire la medesima efficacia di una sentenza di 1° grado.

Le tariffe del servizio arbitrale sono stabilite in via definitiva dal Consiglio arbitrale e riguardano:

  • le spese di avvio, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta;
  • le spese amministrative spettanti alla Camera arbitrale per l'attività di segreteria;
  • gli onorari (e i rimborsi spese) arbitrali, determinati in base al valore economico della lite secondo il tariffario della Camera arbitrale, tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro. In caso di collegio il Consiglio arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del collegio arbitrale, in particolare per il  Presidente rispetto agli altri membri;
  • gli onorari (e i rimborsi spese) dell’eventuale consulente tecnico d'ufficio.

All’inizio del procedimento, la Segreteria richiede alle parti in ugual misura il versamento di un importo a copertura delle spese, determinato in base ad una stima provvisoria del valore della controversia.

Nel corso dell'arbitrato la Segreteria può richiedere alle parti il versamento di ulteriori somme a titolo di anticipo sulle spese finali, che sono determinate in via definitiva dal Consiglio arbitrale.