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Arbitrato e conciliazione

Risoluzione alternativa delle controversie nelle forme dell'arbitrato e della conciliazione

concilliatorL’attuale sistema della giustizia civile sconta le lentezze e le inefficienze di una “macchina” concepita quando la struttura dell’economia italiana contava poche centinaia di migliaia di operatori. La situazione non dà luogo soltanto ad una frustrazione dell’esigenza di giustizia della singola impresa, ma più in generale crea una strozzatura che penalizza fortemente il corretto funzionamento del mercato e lo sviluppo di una concorrenzialità tra le imprese fondata sulla qualità del prodotto e dei servizi.

Le Camere di commercio, sulla base della legge n. 580/93, sono in grado di dare una risposta a questo grave problema promuovendo la creazione di istituti per la risoluzione alternativa delle controversie nelle forme dell'arbitrato e della conciliazione.

L'arbitrato, sviluppato e potenziato dal sistema camerale, fornisce soluzioni puntuali ed elaborate su misura alle controversie, sfociando in un provvedimento che, in base ad una semplice registrazione presso il Tribunale, assume la stessa efficacia di una sentenza del giudice. 

La conciliazione è un nuovo modo di concepire la giustizia e si basa sulla collaborazione delle parti per addivenire ad un'amichevole composizione dei contrasti insorti tra loro quando il rapporto tra le parti, benché incrinato, può essere in qualche modo ancora recuperato.

La Camera di commercio di Parma mette a disposizione dell'utenza gli strumenti per l'utilizzazione sia delle procedure arbitrali che di quelle conciliative.

Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma - AVVISO IMPORTANTE

Dal 5 novembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Min. Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, di attuazione del decreto legislativo n. 28/2010.

 

News - Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma

Dal 14 giugno 2010 il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma è iscritto al n. 89 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003.

Il Servizio di Conciliazione, in quanto organismo iscritto nel registro, è abilitato a gestire le nuove procedure di mediazione previste dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Parma continuerà ad essere applicato ai procedimenti di mediazione, compatibilmente con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010.


PRICIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28

Procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione. La parte può avviare la procedura di mediazione utilizzando l’apposito modulo oppure presentando domanda in carta libera, purchè siano precisati gli stessi dati richiesti nella modulistica. La domanda può essere depositata personalmente presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione o inviata per posta o via fax, allegando copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
Subito dopo la presentazione della domanda di mediazione viene designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.
Le informazioni e le notizie riguardanti il procedimento di mediazione sono riservate.
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Qualora durante l’incontro di mediazione le parti giungano alla composizione amichevole della controversia, il mediatore forma processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo. Il verbale di accordo omologato con Decreto del Presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in forma specifica e l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore, se le parti ne fanno concorde richiesta e ne sussistono le condizioni, formula una proposta conciliativa che viene comunicata per iscritto alle parti. Entro sette giorni, le parti fanno pervenire per iscritto al mediatore la propria accettazione o il proprio rifiuto. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.
In tutti i casi in cui la mediazione non riesce (compresa l’ipotesi di mancata partecipazione di una delle parti all’incontro), il mediatore redige comunque processo verbale. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova in un eventuale giudizio successivo.
Il processo verbale dell’incontro di mediazione è depositato presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Le parti devono partecipare all’incontro di mediazione personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. In caso di assenza di una o di entrambe le parti all’incontro di mediazione il rappresentante dovrà essere munito di procura notarile.
Le parti sono altresì libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria, segnalando alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà eventualmente presente all’incontro.

Tempi

Subito dopo la presentazione della domanda di mediazione viene designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
Qualora il primo incontro di mediazione non possa aver luogo nella data fissata verrà individuata una data immediatamente successiva, comunque nel rispetto del principio di celerità del procedimento.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dalla data di deposito della domanda.

Costi

Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta. Le spese di avvio non sono dovute se la domanda di mediazione è presentata dalle parti congiuntamente.

Le spese di mediazione variano a seconda del valore della controversia e vengono sostenute in misura uguale da entrambe le parti.

Controversie in materia di telecomunicazioni (telefonia) e subfornitura

Le procedure inerenti a controversie in materia di telecomunicazioni (telefonia) e subfornitura continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti in tema di conciliazione.