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Attività ispettiva

Le Camere di commercio sono individuate dalla norma quali soggetti coinvolti nella promozione della cultura della sicurezza

immagine per attività ispettivaIl decreto legislativo n. 112/1998, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59/1997, ha conferito alle Camere di commercio, tra l'altro, anche funzioni ispettive in materia di sicurezza dei prodotti, già esercitate dagli ex Uffici Provinciali dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (UU.PP.I.C.A.).

Tale trasferimento di competenze, che ha avuto luogo con decorrenza dal 1° settembre 2000, avendo come tema chiave la tutela dei consumatori, ha ampliato il ruolo delle Camere di commercio nell'ambito dell'attività di regolazione e tutela del mercato.

Le attività dell'ufficio servono:

  • ad informare ed orientare il consumatore finale e gli operatori economici;
  • a prevenire le irregolarità del mercato al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza nella concorrenza;
  • a collaborare con Associazioni di categoria ed Enti che si occupano del settore al fine di creare una rete d'informazioni.