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Soggetti Interessati

L'iscrizione nel Registro Imprese è obbligatoria  per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.

 I soggetti tenuti all'iscrizione sono:

  • gli imprenditori individuali (art. 2195 c.c.);

  • le società commerciali (art. 2200 c.c.);

  • i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615-ter c.c.);

  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (art. 2201 c.c.);

  • le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2508 c.c.);

  • le società cooperative (art. 2523 c.c.);

  • le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della L. n.218/1995;
  • i gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al D.Lgs. n.240/1991;

  • le aziende speciali degli enti locali e i loro consorzi di cui al D.L. n. 26/1995;

  • gli imprenditori agricoli di cui all'art.18 del  DPR N.581/1995;

  • i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti di cui all'art.18 del DPR 581/1995;

  • le società semplici di cui all'art.18 del  DPR 581/19995;

  • le società fra avvocati di cui al D.Lgs n.96/2001;

  • organizzazioni con qualifica di impresa sociale di cui al D.Lgs 155/2006.

Nel Registro sono inoltre annotate le imprese artigiane. 

Il Registro Imprese è articolato in due sezioni:

  • nella sezione ordinaria si iscrivono le società commerciali e gli imprenditori commerciali non piccoli (compresi quelli che hanno forma giuridica collettiva); 
  • nella sezione speciale si iscrivono gli imprenditori commerciali piccoli, gli imprenditori agricoli e le società semplici, e sono annotati gli imprenditori artigiani; 

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono registrate automaticamente anche al REA (Repertorio Economico Amministrativo), che contiene le notizie relative alle attività economiche (industriali, commerciali, agricole) esercitate nella provincia. 

Al REA si iscrivono anche:       

  • associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che, pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto principale o esclusivo l'esercizio di una impresa 
  •  imprenditori con sede principale all´estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

L'iscrizione al REA non ha valore di pubblicità legale, ma si configura come una pubblicità-notizia.

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