Violazioni Registro Imprese e REA
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto.
Il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi deve essere presentato al Registro imprese entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese è sogetta a sanzione amministrativa: l'ufficio accerta la violazione attraverso un verbale con cui è richiesto il versamento di un importo a titolo di pagamento liberatorio. Il pagamento dell'iimporto indicato estingue la violazione e il relativo procedimento. Di seguito una tabella riassuntiva degli importi dovuti per tipologia di impresa e di violazione
|
SOGGETTI |
IMPORTO SANZIONI (PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA) |
|
Imprese individuali |
€ 20 a carico del titolare per ogni tipo di iscrizione |
|
Società |
€ 549,34 per ritardato o omesso deposito del Bilancio € 412,00 per ogni altra ritardata o omessa iscrizione a carico di ogni soggetto obbligato in carica |
|
Consorzi ed Enti Pubblici Economici |
€ 412,00 a carico di ogni legale rappresentante |
| momento della violazione: dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione in avanti |
Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL – R – INT. P )
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
|
Giorni di ritardo |
IMPORTO SANZIONE |
|
dal 31° al 60° giorno di ritardo |
€ 10,00 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni legale rappresentante di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
|
dal 61° giorno |
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni legale rappresentante di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:
|
SOGGETTO |
RECAPITO VERBALI |
|
Imprese individuali |
alla residenza del titolare |
|
Società |
alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano. |
Modalita' di pagamento
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società
La società obbligata in solido si deve far carico dell’importo di ogni verbale inviato ai legali rappresentanti con relative spese di notifica (l’elenco degli obbligati principali è inserito nel verbale inviato alla società) oltre alle spese di notifica del proprio verbale.
Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
Per le sanzioni del Registro Imprese:
- l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23
- l’importo delle spese di procedimento (€ 10.33) va pagato tramite versamento sul c/c postale n.198432 intestato a
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
via Verdi 2 43100 Parma
causale: R.I. - Sanzione Amministrativa - Spese Notifica - Verbale n. ..
Per le sanzioni R.E.A.:
- l’importo della sanzione e le spese di procedimento (€ 10,33) vanno pagati tramite versamento sul c/c postale n. 198432 intestato a
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
via Verdi 2 43100 Parma
causale: REA - Sanzione Amministrativa - Verbale n. ..
Termini di pagamento
Il pagamento degli importi sopra indicati va fatto con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Effetto liberatorio significa che con il pagamento la violazione si estingue e nulla più sarà dovuto dal destinatario del verbale.
Se i destinatari ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Sanzioni della CCIAA di Parma, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso. In questo caso ovviamente nessun pagamento deve essere effettuato. L'Ufficio Sanzioni valuterà le osservazioni e, accogliendo le osservazioni difensive, disporrà l'archiviazione del procedimento ovvero, non riconoscendo la fondatezza delle osservazioni, provvederà all'irrogazione della sanzione (potendo disporre l'ammontare della stessa tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge).
Per evitare disguidi è altamente opportuno l'utente comunichi l'avvenuto pagamento della sanzione, indicando il relativo numero di verbale ed inviando alla
CCIAA di Parma - Ufficio Sanzioni
Via Verdi 2 43100 Parma anche via fax o posta tradizionale i seguenti allegati:
per le sanzioni del Registro Imprese:
- le attestazioni di versamento con c/c postale
- una copia dei modelli F23 pagati
per le sanzioni R.E.A.:
- l’attestazione di versamento con c/c postale
In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:
- per le sanzioni Registro Imprese:
all'Agenzia delle Entrate di Parma - per le sanzioni R.E.A.:
alla CCIAA di Parma sentire l’ufficio Cassa 0521210263
Fatti riconoscere