PEC: obblighi per le società
La Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008, all’art. 16 prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
La mancata indicazione della casella di PEC comporta la sospensione della domanda, con richiesta di regolarizzazione entro un termine di 10 giorni, e, in caso di mancata regolarizzazione (salvo evenienze particolari in cui sarà valutata l’opportunità di attribuire un termine ulteriore), il rigetto della stessa. Ciò in applicazione delle norme generali che disciplinano il procedimento di iscrizione al Registro Imprese .
Tutte le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, comunicano al Registro delle imprese entro tre anni dalla stessa l'indirizzo di posta elettronica certificata, vale a dire entro il 29/11/2011.
L’iscrizione di tale dato e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per l'iscrizione al Registro Imprese della PEC vedi la sezione del sito registroimprese.it. Dalla sezione è possibile accedere alla procedura semplificata di iscrizione riservata ai legali rappresentanti delle società muniti di dispositivo di firma digitale.
I servizi PEC sono erogati dai gestori accreditati dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il cui elenco è reperibile al sito www.digitpa.gov.it , alla sezione: “Posta Elettronica Certificata”.
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