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Pec società: chiarimenti sulle società in procedura concorsuale

L'ufficio Registro Imprese ha redatto una nota interpretativa sugli adempimenti "Pec"

Su richiesta dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma,  l'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio ha prodotto una nota interpretativa in merito agli obblighi di comunicazione della Pec da parte delle società soggette a procedure concorsuali.

La nota si pronuncia essenziamente sul fallimento e sul concordato preventivo, proponendo nel primo caso che il curatore fallimentare abbia piena facoltà e legittimazione di comunicare la Pec, anche in considerazione della sua funzione di "destinatario ex lege" di tutta la corrispondenza indirizzara alla società fallita.  La nota evidenzia peraltro che, non potendo il curatore essere in alcun modo definito cone "rappresentante" della società fallita, non può, a suo carico, ravvisarsi un obbligo sanzionabile.

Altra conclusione viene tratta per le società in corcordato preventivo: trattandosi di procedura che non prevede lo "spossessamento" dei beni sociali nè conseguemente il venir meno dell'operatività degli organi societari, l'ufficio ritiene che l'obbligo di comunicazione della Pec sussista e faccia capo, come negli altri casi, al legale rappresentante della società.

Comunicazione del Conservatore Registro Imprese all'ODCEC di Parma