Nuovi adempimenti a carico dei curatori fallimentari
L’art. 29, comma 6, Decreto Legge n. 78 del 2010 ha disposto un nuovo adempimento a carico dei curatori fallimentari da assolvere con la Comunicazione Unica.
Segnaliamo che l’art. 29 comma 6 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122 del 30 luglio 2010, interviene introducendo un nuovo adempimento a carico dei curatori fallimentari.
Il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale (art. 27 L.F.), dopo aver accettato la carica ai sensi dell’art. 29 L.F., deve comunicare, entro i successivi quindi giorni, tramite la “Comunicazione Unica”, “i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.
Al fine di consentire una corretta applicazione della norma si segnala che il curatore dovrà trasmettere una pratica telematica, allegata alla Comunicazione Unica, firmata digitalmente secondo le modalità previste dall’art. 31 comma 2 della Legge 340/2000.
Unioncamere con propria circolare del 26 luglio scorso, sentiti gli altri Enti coinvolti nella Comunicazione Unica, chiarisce che i “dati necessari” cui si riferisce la norma e che concorrono per l’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale sono:
- la denominazione della società o dell’impresa, la sede e il numero della procedura concorsuale
- il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell’incarico
- la data dell’udienza fissata dal giudice delegato per l’accertamento dello stato passivo.
La modulistica R.I. da utilizzare dovrà essere la seguente (in attesa di un riesame della modulistica ministeriale).
Per le società:
- modello S2, compilando il riquadro 20 (con codice 008 - Rapporti del curatore") aggiungendo l'intercalare P per le informazioni relative al curatore
Per le imprese individuali:
- modello I2, compilando il riquadro 31 sempre con il codice "008 - Rapporti con il curatore".
Per il prescritto adempimento è previsto un diritto di segreteria pari ad € 10,00, in esenzione dall’imposta di bollo.
Si sottolinea che la suddetta norma ha, inoltre, stabilito che, nel caso di violazione dell’obbligo di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.
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