Termini e modalità di versamento
I termini e le modalità di versamento del diritto annuale
Società di persone ed imprese individuali
Il versamento del diritto annuale è da effettuarsi entro il 16 giugno 2011 (termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) ovvero entro i 30 giorni successivi - dal 17 giugno al 16 luglio 2011- l’importo deve essere maggiorato dello 0,40%.
Soggetti IRES
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Il versamento effettuato oltre i termini suddetti ma entro il 30° giorno successivo agli stessi deve essere maggiorato dello 0,40%.
Modalità di versamento del diritto annuale
Il versamento del diritto deve essere eseguito esclusivamente per via telematica mediante il modello unificato di pagamento F24, utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
La maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, deve essere versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.
Si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto 2011 con crediti derivanti da altri tributi/contributi.
Si invita ad effettuare il versamento del diritto annuale unitamente alle altre imposte, utilizzando un unico modello F24.
Il modello F24 deve essere compilato come segue:
Parte anagrafica
Codice fiscale: quello indicato nell’ intestazione della presente lettera (non la partita IVA, se diversa dal codice fiscale).
Poiché la registrazione del pagamento avviene sulla base del codice fiscale, se quello indicato sul mod. F24 è diverso da quello risultante al Registro delle Imprese, il pagamento non potrà essere registrato correttamente.
Sezione ICI ed altri tributi locali
| codice ente | codice tributo | anno di riferimento | importo a debito |
|---|---|---|---|
|
PR |
3850 |
2011 |
importo dovuto |
Si richiama l'attenzione sull'opportunità per le imprese di nuova iscrizione di procedere al versamento del diritto annuale mediante addebito automatico della somma corrispondente al diritto fissato per l'anno 2011, al momento della protocollazione della denuncia unitamente ai diritti di segreteria e ai bolli.
Trasferimenti di sede
qualora l'impresa trasferisca in corso d'anno la propria sede legale o principale da una provincia ad un'altra, il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa era iscritta al 1° gennaio 2011.
Fatti riconoscere