Ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori entro un anno dalla scadenza del pagamento.
Gli interessi devone essere calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; il tasso legale è pari a:
1,5% (dal 17/06/2011 al 31/12/2011)
2,5% (dall'1/01/2012)
La sanzione è pari al:
- 6%* del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza del pagamento ("RAVVEDIMENTO LUNGO")
- 3,75%* del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento ("ravvedimento BREVE")
(N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla maggiorazione dello 0,40% - non è possibile, per il diritto annuale, calcolare il ravvedimento su tributo+0,40% e decorrenza dalla scadenza + 30gg.);
esempio: scadenza del pagamento 16/06/2011
scadenza ravvedimento breve 16/07/2011
scadenza ravvedimento lungo 16/06/2012
esempio per studi di settore: scadenza del pagamento 6/07/2011
scadenza ravvedimento breve 5/08/2011
scadenza ravvedimento lungo 6/07/2012
Il versamento deve essere effettuato con Modello F24 telematico compilando la Sezione ICI ed altri tributi locali
| Codice Ente | Anno di riferimento | Importo a debito | |
|---|---|---|---|
|
PR |
3850 |
2011 |
indicare il tributo |
|
PR |
3851 |
2011 |
indicare gli interessi |
|
PR |
3852 |
2011 |
indicare la sanzione |
* La misura della sanzione NON è stata modificata dal Decreto Legge 168/2008, poichè la circolare ministeriale n. 62417 del 30/12/08 ha espressamente escluso l'applicazione di tale decreto al diritto annuale.
Si ricorda che gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni non possono essere compensati (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
Fatti riconoscere