Comunicazione Unica - la PEC
Nel modello di Comunicazione Unica deve essere indicata una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla quale saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento.
Qualora si tratti di impresa individuale e l'impresa non disponga di una casella PEC, è possibile:
- chiedere, attraverso l'applicativo Comunica, il rilascio di una casella PEC alla Camera di Commercio di Parma la quale provvederà a rilasciarne una gratuitamente con validità di 6 mesi;
- indicare la casella PEC del soggetto incaricato di presentare la Comunicazione Unica.
In entrambi i casi la casella PEC è valida ai soli fini dello specifico adempimento "Comunica" per cui è stata indicata. Non verrà riportata nella visura. Se l'impresa individuale vuole iscrivere la propria casella PEC nel Registro Imprese, deve farlo dichiarando l'indirizzo negli specifici moduli (I1 o I2).
Qualora si tratti di società, si distinguono le seguenti situazioni:
- la società che chiede l'iscrizione al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del DL 185/2008, deve comunicare, pena rigetto della domanda, il proprio indirizzo PEC. In questo caso la società dovrà preventivamente dotarsi di una casella PEC, chiederne l'iscrizione compilando il riquadro 5 del modello S1. Dovrà anche indicare l'indirizzo PEC, ai soli fini del procedimento, nel modello Comunica. Tale indirizzo potrà essere quello comunicato in sede di richiesta di iscrizione (che verrà riportato in visura) ma potrà anche essere eventualmente un altro indirizzo (per esempio quello dell'intermediario).
- la società già iscritta deve entro il 29 novembre 2011 comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC. Nel frattempo può:
- dotarsi preventivamente di una casella PEC (non è previsto come per le imprese individuali il rilascio automatico e gratuito con l'applicativo Comunica), chederne l'iscrizione compilando il riquadro 5 del modello S2 e indicare tale indirizzo nel modello Comunica;
- indicare nel modello Comunica un altro indirizzo (anche quello dell'intermendiario), tenendo conto che tale indirizzo varrà solo ai fini del procedimento, non verrà trasferito in visura e non varrà come adempimento dell'obbligo di comunicazione della casella PEC al Registro Imprese.
Fatti riconoscere